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Giustizia amministrativa: l’inquinamento della politica

Fabio Cassola

Il lungo e in parte fuorviante dibattito sul "giusto processo" e sulla "terzietà del giudice" (nuovo art. 111 della Costituzione), che ha occupato la scena politica italiana in anni recenti, ha concentrato in genere ogni attenzione - si capisce bene il perché - sul processo penale. Appare necessario invece introdurre alcune considerazioni - al fine anche di sollecitare concrete e urgenti iniziative de jure condendo - in materia di giustizia amministrativa, spesso a torto considerata qualcosa di minore o di diverso, mentre dovrebbe essere invece chiaro a tutti che almeno in materia ambientale e urbanistica tutte le grandi questioni - riguardanti appunto l’ambiente, il territorio, il paesaggio, gli ecosistemi, la salute e le infrastrutture - si discutono e si decidono davanti ai Giudici amministrativi (TAR, TRGA, Consiglio di Stato) e non dinanzi al Giudice ordinario.

Una delle gravi anomalie della giustizia amministrativa è in effetti quella di essere tutt’altro che indipendente dal potere politico. A parte i noti e da tempo giustamente lamentati limiti "storici" del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riassumibili nella sua stessa natura di organo ibrido, a doppia vocazione funzionale, in qualche modo a metà tra giurisdizione e amministrazione, incongruamente ed eccessivamente contiguo cioè al complesso amministrazione-governo, è criticabile anche il fatto che pure nel Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) del Trentino, così come in quello di Bolzano, due giudici sono tuttora di nomina "politica" da parte dei rispettivi Consigli Provinciali, e che anzi almeno uno di essi deve necessariamente far parte di qualsiasi Collegio giudicante; senza che, almeno nel caso del Trentino, possa essere invocata l’esistenza di minoranze etniche da tutelare che astrattamente possano giustificare una norma di questo tipo (non prevista del resto né in Costituzione o in altra legge di rango costituzionale né nello Statuto provinciale trentino di autonomia).

Il bel risultato di tale assurda norma è che ad esempio in occasione di un recente procedimento giurisdizionale relativamente alla costruzione di un assurdo collegamento funiviario fra Pinzolo e Madonna di Campiglio, nel bel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, deliberato nel giugno 2004 dalla Giunta Provinciale di Trento, il ricorso del WWF è stato inopinatamente respinto dal TRGA di Trento (nel luglio 2005), ad opera di un Collegio di cui appunto faceva parte un consigliere "politico", non togato, nominato da quella stessa Provincia che aveva emesso la deliberazione impugnata. La illegittima e ingiustificata composizione del Collegio giudicante sembra dover necessariamente travolgere anche la sentenza da esso emanata, contro la quale il difensore, l’avv. Gianluigi Ceruti, si è appellato dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando giustamente alcune questioni di legittimità costituzionale della norma relativa alla composizione del TRGA di Trento, e anche per tutti gli altri motivi di merito già proposti in primo grado. E’ di queste settimane - e la stampa trentina ne ha dato ampio risalto - il tentativo del Consiglio Provinciale di Trento di candidare, in sostituzione di uno dei due giudici politici (dimissionario), l’ex deputato Giuseppe Detomas: candidatura che, di fronte ad una vera e propria insurrezione dell’opinione pubblica locale, è poi rientrata, anche se il Consiglio ha successivamente nominato una funzionaria della Provincia (la dott.ssa Alma Chiettini, dal 1988 dirigente del Servizio Organi Collegiali), nomina che è stata anch’essa comprensibilmente accolta da rinnovate proteste e che è poi sfociata addirittura in un parere negativo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

Appare notevole, in proposito, l’intervento sulla stampa locale del prof. Bruno Firmani, docente universitario a Trento e consigliere comunale per L’Italia dei valori, il quale giustamente caldeggia la modifica dell’assurda e ingiustificata normativa.

Sono in effetti questi fatti incontrovertibili che connotano inevitabilmente e negativamente ogni questione relativa a quella indipendenza e terzietà che come organo giurisdizionale il TRGA, e in generale qualsiasi giudice amministrativo, dovrebbero invece in sommo grado possedere. E’ evidente infatti che ogni giudice non soltanto deve essere imparziale e terzo nel suo foro interno, ma deve - come e più della moglie di Cesare - apparire di esserlo anche all’esterno (art. 111 della Costituzione).

Si impongono ormai urgentemente alcune modifiche legislative, sia per stabilire il divieto per i giudici amministrativi di assumere incarichi politici ed extragiudiziali che per abolire l’assurda quota del 25% di Consiglieri di Stato di nomina governativa. Quanto al TRGA, sembra pure necessario modificare l’attuale situazione, eliminando in particolare la nomina "politica" di alcuni dei suoi membri.