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Cosmetici ed etichette trasparenti

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I cosmetici immessi sul mercato a partire dall’11 marzo 2005 devono obbligatoriamente riportare sull’etichetta una serie di nuove informazioni. La direttiva UE 15/2003, recepita col D.lgs 50/2005, sancisce infatti l’obbligo di indicazione per 26 sostanze potenzialmente allergeniche (per esempio, oli profumati), presenti nelle materie prime in forma di estratti o di oli vegetali.

Novità anche per quanto riguarda l’indicazione della scadenza dopo l’apertura di tubetti e vasetti.

Finora le sostanze oggetto della direttiva erano classificate genericamente come "profumi" o "aromi"; tra breve dovranno essere elencate singolarmente e in ordine decrescente di peso; tale elenco sarà preceduto dalla voce "ingredienti" (la direttiva e l’elenco delle sostanze sono consultabili all’indirizzo  www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/prodotti_cosmetici/doc/2003_15_it.pdf).

L’obbligo di etichettatura è previsto ove la concentrazione di una delle sostanze anzidette superi determinati valori limite e possa perciò determinare la comparsa di allergie cutanee. I consumatori allergici a una o più sostanze potranno così regolarsi meglio ed effettuare acquisti più consapevoli e sicuri. Facciamo tuttavia notare che le singole sostanze dovranno essere indicate solo con la denominazione tecnica internazionale, rimanendo pertanto difficilmente identificabili per il consumatore o la consumatrice media.

In caso di prodotti che non devono essere risciacquati, come i trucchi o le creme, l’indicazione è obbligatoria quando la concentrazione di una delle sostanze interessate supera lo 0,001%; invece per i prodotti destinati ad essere risciacquati, come shampoo, bagno schiuma, gel doccia, ecc., il valore limite è pari allo 0,01%.

C’è indubbiamente un vantaggio in questa novità normativa, soprattutto per chi non è consapevole di essere allergico: costui potrà essere aiutato più velocemente dal medico curante, poiché l’etichettatura obbligatoria facilita l’individuazione degli agenti responsabili dell’arrossamento della pelle.

E’ vietato inoltre l’utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell’allegato I del D.lgs 52/1997.

Cliccando sul sitowww.european-cosmetics.info, è possibile trovare gli indirizzi delle singole aziende e quindi contattarle per avere informazioni più specifiche su un determinato prodotto. In ogni caso un indirizzo di riferimento è sempre riportato anche sulle confezioni dei prodotti.

Un’altra novità è l’indicazione del PaO (period after opening) per i cosmetici di lunga durata e che sono stati immessi sul mercato dopo l’11 marzo. Finora per i prodotti con una durata minima superiore a 30 mesi non era obbligatoria alcuna indicazione della scadenza. La direttiva UE impone che ora anche questi rechino il PaO, cioè il periodo in cui il prodotto manterrà la sua qualità dopo la prima apertura.

Questa informazione è fornita tramite un simbolo, uguale per tutta Europa, raffigurante un vasetto di crema aperto, seguito da un numero corrispondente ai mesi e dalla lettera "M". Per esempio l’indicazione "6 M" significa che il prodotto mantiene inalterate le sue proprietà per sei mesi dal primo utilizzo. Il simbolo deve essere riportato sul contenitore e, se presente, sulla confezione del prodotto.

L’indicazione del PaO non è prevista per le seguenti categorie di prodotti, giacché il rischio di alterazioni è quasi del tutto escluso:

- prodotti con una durata massima di 30 mesi e muniti di indicazione relativa alla durata minima di conservazione;

- prodotti monodose;

- prodotti confezionati in modo che non vengano a contatto con l’ambiente esterno (confezioni sigillate);

- prodotti che nel periodo di utilizzo e se impiegati correttamente non subiscono alterazioni tali da poter divenire dannosi per la salute umana.

I prodotti immessi sul mercato prima dell’11. marzo, possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.

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