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QT n. 6, 22 marzo 2003 Scheda

Proposta di legge formulata dalla Consulta di Bioetica di Milano

In attesa di discussione alla Camera.

Art. 1 - Diritto all’informazione

Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile sui dati sanitari che la riguardano… (omissis)

Art.2 – Requisito del consenso

Ogni persona capace ha il diritto di prestare o negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto.

La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti da responsabilità. In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà deve essere annotata nella cartella clinica e sottoscritta dal paziente.

Art. 3- Direttive anticipate

Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale.

Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare, in sua vece, dei diritti e delle facoltà di cui agli artt. 1 e 2, alla quale può eventualmente dare indicazioni o disposizioni vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposta.
(omissis)

Art. 4 Disposizioni processuali
(omissis)