Menù
Home
QT
Questotrentino
Mensile di informazione e approfondimento
Utente
Cerca

Legge Cirami: non tutto è perduto

Ecco perché il processo a Previti, Berlusconi e soci potrebbe restare a Milano.

La cosiddetta legge Cirami è ancora oggetto di riflessione da parte dei giuristi. La sua norma transitoria, l’articolo 5, si presta infatti a due interpretazioni opposte:

Cesare Previti con i suoi avvocati.

1. la nuova legge si applica non solo ai processi futuri, ma anche ai processi in corso, compresi quelli in cui è già stata presentata l’istanza di rimessione;

2. la nuova legge si applica anche ai processi in corso, ma non a quelli in cui è stata presentata l’istanza di rimessione prima dell’entrata in vigore della legge

Quale delle due interpretazioni è giusta e costituzionalmente corretta? Se l’articolo 5 si fosse limitato alla dizione "la presente legge si applica anche ai processi in corso" non vi potrebbero essere dubbi, perché la norma abbraccerebbe ogni possibile caso. L’articolo 5 invece è strutturato in tre dizioni consecutive:

1. la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso;

2. le richieste di rimessione conservano efficacia;

3. il Presidente della Cassazione dà la comunicazione di cui all’articolo 48.

Se si leggono queste tre distinte dizioni come se la prima contenesse anche la seconda e la terza, queste ultime due diventerebbero inutili e prive di senso. Sarebbe stato sufficiente dire che la legge si applica anche ai processi in corso, punto e basta. Ma così non è: le dizioni 2 e 3 ci sono, e secondo una corretta ermeneutica devono avere un significato e una funzione. Ubi lex voluit, dixit.

Poiché la situazione di cui al punto 2 è espressamente considerata, ne consegue di necessità che l’immediata applicazione va riferita soltanto ai processi di merito nei quali non è ancora stata presentata richiesta di rimessione. Ciò vale anche per il richiamo all’articolo 48 cpp. Se alle richieste di rimessione pendenti si applica la normativa del tempo in cui furono presentate, il richiamo al nuovo potere del Presidente della Cassazione acquista un significato: si è voluto che la disposizione contenuta nel comma terzo dell’articolo 48 fosse operativa, unica tra quelle recentemente introdotte, anche nei procedimenti di rimessione già incardinati al momento dell’entrata in vigore della legge Girami.

Ragionando diversamente, le tre disposizioni sarebbero tre scatole cinesi, in cui la prima conterrebbe anche le altre due, una dentro l’altra. E’ chiaro infatti che la prima (la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso) sarebbe in grado di inglobare anche la seconda (le richieste presentate continuano ad essere efficaci e sono soggette alle nuove norme) e questa la terza (rispetto a tali richieste opera il nuovo articolo 48 comma terzo). Ne consegue che la sospensione dei processi non è automatica e la retroattività della norma è esclusa per quelli in corso nei quali è già stata presentata l’istanza di rimessione prima della entrata in vigore della legge Cirami.

Anche da queste considerazione si alimenta la speranza che nel processo contro Berlusconi, Previti, Squillante e altri le Sezioni unite della Cassazione respingano il ricorso sul legittimo sospetto e rimettano gli atti al Tribunale di Milano per la prosecuzione.