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Tribunale delle Acque: una strana cosa che sarebbe il caso di abolire

Forse non tutti sanno che oltre ai normali organi giurisdizionali (Tribunale civile e penale, Corte di Appello, Corte di Assise, Corte di Cassazione, Tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, ecc.) esiste un giudice speciale per le acque pubbliche. Fu istituito con decreto legge luogotenenziale del 20 novembre 1916 n°1664, ed aveva sede in Roma.

Ad esso venne attribuita la competenza a giudicare le controversie relative alla demanialità delle acque, ai limiti dei loro corsi, alvei e sponde, alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, comprese quelle di risarcimento dei danni, nonché dei ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche e, con giurisdizione di merito, sui ricorsi contro provvedimenti attinenti al buon regime delle acque.

Dopo tre anni, in seguito a numerose critiche, il legislatore riorganizzò l’istituto dalle fondamenta, prevedendo l’istituzione di 8 tribunali delle acque pubbliche (Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari) operanti presso le rispettive Corti di Appello, e il Tribunale superiore avente sede in Roma, presso la Corte di Cassazione. I suddetti organismi ebbero sempre un contenzioso ridotto, che non ne giustificava l’esistenza.

Quando entrò in vigore la Costituzione (1 ° gennaio 1948) apparvero subito due gravi ostacoli alla sopravvivenza dei Tribunali delle Acque pubbliche. L’articolo 102 della Costituzione dispone infatti che "non possono essere costituiti giudici straordinari o speciali". L’articolo VI delle disposizioni transitorie e finali a sua volta stabilisce che "entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti". Stranamente non fu sollevata alcuna eccezione, e i Tribunali delle Acque continuarono a sopravvivere per oltre 50 anni.

Vi era però un’altra questione di costituzionalità attinente all’indipendenza dei giudici, dato che fanno parte del collegio giudicante membri tecnici dei Genio Civile e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici i quali, anche dopo la nomina a giudice, continuano a prestare servizio presso l’amministrazione di provenienza con vincolo gerarchico. Anche questa questione fu ignorata per 50 anni, ma improvvisamente nel 2002 la Corte Costituzionale è stata investita dello specifico problema e con due sentenze (n°305/2002 e n°353/2002) ha dichiarato l’illegittimità delle rispettive norme.

La conseguenza più importante è stata quella di paralizzare l’attività dei Tribunali regionali e di quello Superiore, perché le norme decadute non sono state sostituite.

Non è in fondo una tragedia. Si potrebbe anzi dire che si tratta di una tempesta in un bicchiere d’acqua, considerando la scarsità del contenzioso. Le cause iscritte a ruolo negli 8 Tribunali regionali nel 2002 sono state appena 207 (pari a circa 26 cause per Tribunale), e nel periodo 98-99-2000 il Tribunale superiore ha pronunciato rispettivamente 123, 132 e 144 sentenze.

Snellezza, efficienza, risparmio, unità della giurisdizione vorrebbero che si procedesse sia all’immediata soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sia alla sospensione di tutte le cause pendenti. Contestualmente si dovrebbe fissare un termine perentorio entro il quale le cause dovranno essere riassunte innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Si spera che la proposta di legge 6 settembre 2002, che sembra andare in questa direzione, giunga presto in dirittura d’arrivo e venga approvata rapidamente dal Parlamento.

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