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Legge e informatica

1. Diffamazione in rete. 2. Erotismo via Internet alla faccia della privacy.

E’ certamente ipotizzabile il reato di diffamazione aggravato allorché si mettano in rete scritti o immagini lesivi della reputazione o dell’onore altrui. Manca però una disposizione normativa espressa. La giurisprudenza finora ha fatto ricorso all’art. 595 del Codice penale che punisce la diffamazione a mezzo stampa, "o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità". Si possono in proposito esaminare le poche sentenze esistenti, fra le quali una della Cassazione, quinta sezione, 17 novembre 2000 n° 4741. Leggendo la motivazione si capisce subito che la norma incriminatrice è stata formulata quando Internet non esisteva, o non si pensava che potesse diventare strumento di diffamazione. Scrive la Cassazione: "Il reato di diffamazione è configurabile quando la condotta dell’agente consista nell’ immissione di scritti o immagini lesivi dell’altrui reputazione nel sistema Internet, sussistendo la circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma 3° Cp". L’aggravante in questione consisterebbe in "qualsiasi mezzo di pubblicità", Internet appunto.

Ciò crea non pochi problemi. E’ noto che la diffamazione esige, per essere considerata reato, di essere percepita da almeno due persone. Come si fa a darne la prova? Nel caso di Internet si sfiora la presunzione assoluta, che non è ammessa dalla legge. Evidentemente la giurisprudenza ha fatto leva sul significato letterale di "mezzo di pubblicità" che, se tale, deve per forza ritenersi abbia raggiunto i destinatari: altrimenti non potrebbe essere definito "pubblico".

E’ evidente però la forzatura. In ipotesi potrebbe accadere che l’intera tiratura di un giornale rimanga invenduta, o non letta. Ciononostante si ritiene condiviso il carattere di pubblicità permanente ed obbiettivata della notizia stampata. Non si dovrebbe riconoscere un identico carattere anche alle notizie pubblicate su Internet?

Una soluzione chiara potrebbe venire da una norma specifica che, almeno su questo punto, metta il Codice penale al passo coi tempi. Una norma che, suggeriscono gli avvocati Marco Brignone e Cristina Fussi su Diritto e Giustizia del 18 dicembre 2004, potrebbe essere formulata assai semplicemente: "Chiunque col mezzo delle trasmissioni informatiche o telematiche offende la reputazione o l’onore... è punito...".

Perché il legislatore non provvede?

Scrivere via e-mail lettere erotiche a nome di un terzo senza il suo consenso è reato o no? Secondo il buon senso sembrerebbe di sì. Ma il diritto non ha nulla a che fare con il buon senso. Osserva il giurista Andrea Maggipinto che "nella società dell’informazione, la pervasività delle nuove tecnologie e la loro elevata capacità di raccolta ed elaborazione di informazioni rende indispensabile l’adozione di regole che determinino i limiti e le condizioni per un lecito trattamento dei dati relativi agli individui"(Diritto e giustizia, 12 marzo 2005).

Il legislatore ha provveduto prima con la legge 675/96, poi con il Testo unico approvato con D. Lgs. 196/03 che indica e definisce i limiti e i divieti in materia di dati personali.

La vicenda in esame è la seguente: Tizio, senza il consenso dell’interessata e al fine di procurarle un danno, aveva comunicato i dati personali di una donna (generalità, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica, numero di codice fiscale) a soggetti terzi, aprendo a suo nome un sito internet, iscrivendola a un sito di messaggi erotici con un messaggio a suo nome, e aprendo infine a suo nome un indirizzo di posta elettronica presso due provider. Condannato dal Giudice di merito per il reato di cui all’art. 35 della legge 675/96, l’imputato è stato assolto dalla Cassazione, sezione terza, con sentenza 15 febbraio 2005 n° 5728 perché il fatto non costituisce reato.

La suprema Corte ha osservato in primo luogo che la legge 675/96 era stata abrogata dal successivo Testo unico del 2003, e che in base al nuovo art. 167 (trattamento illecito di dati) la fattispecie non rientrava fra i numerosi reati previsti in materia di dati personali protetti. La sostanza della motivazione è quella che ho sopra indicato e non è certo il caso che annoi il lettore con l’elenco degli articoli del Testo unico riportati nella sentenza.

Si può dire che formalmente la Cassazione ha ragione. Ma ciò significa che vi è una lacuna nella legge sui dati personali sensibili. Non è ammissibile infatti accettare che una condotta come quella tenuta dall’imputato sia ritenuta lecita. Non è possibile che in uno Stato di diritto (democratico) una persona possa essere messa a ludibrio, senza che l’autore venga punito. Mi domando se al caso di specie non sia applicabile l’art. 623 bis del Codice penale, secondo cui le disposizioni a tutela della inviolabilità dei segreti sono applicabili alle "comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche e a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati". Se così non fosse, è necessario che il legislatore si affretti a colmare la lacuna.