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Home > QT n. 9, 1 maggio 2004 > Giustizia internazionale

 Il diritto e il suo rovescio

Giorgio Tosi
1 maggio 2004
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Giustizia internazionale

Lo Statuto del Tribunale speciale irakeno e le sentenze del Tribunale speciale ruandese.

Indice:

Iraq: il Tribunale penale speciale. Le vicende si susseguono così velocemente in peggio in Iraq, mutandone ogni giorno il quadro, che non possiamo prevedere quale sarà la situazione di qui a una settimana o due. Questo fatto non ci esime dall’esaminare le strutture messe in piedi dagli americani per avviare concretamente la nascita di un ordine politico. Per esempio il Tribunale penale speciale per l’Iraq.

Marzo '88: uso di gas sulla popolazione curda da parte di Saddam Hussein.

Il suo Statuto è stato pubblicato sulla rivista "Diritto penale e processo" del febbraio 2004, n° 2, pag. 245 e seguenti. Esso è quasi un gioiello giuridico per quanto riguarda la struttura e la normativa, ricalcate su quelle dei Tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, e ispirate al corpus juris della Corte penale internazionale. Esso avrà competenza per tutti i reati compiuti dal 17 luglio 1968 (presa del potere di Saddam Hussein) al 1° maggio 2003 (giorno in cui il Presidente Bush dichiarò la fine della guerra (che invece sanguinosamente continua). Esso avrà competenza per i reati di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, manipolazione del sistema legale iracheno, il dissesto dell’assetto pubblico e il perseguimento di una politica di guerra contro un altro paese arabo. Non prevede invece, e questa è una grave lacuna, il crimine di sterilizzazione forzata e gli elementi costitutivi del crimine di gravidanza forzata. Non entro in altri particolari tecnici che sarebbero forse troppo ostici a lettori non specializzati in diritto.

Mi domando invece se il Tribunale sarà realmente indipendente o almeno sarà percepito come tale dalla popolazione. C’è una prima questione che mette in dubbio la sua indipendenza: il Corpo giudicante sarà selezionato dal Governing Council, cioè dall’autorità provvisoria di Governo instauratasi il 13 luglio 2003 per disposizione delle forze militari occupanti. Esso trae dunque la sua legittimazione politica dai vincitori, e non da un Governo liberamente eletto dagli Iracheni. La sua azione potrebbe essere percepita in termini di vendetta piuttosto che di accertamento imparziale delle responsabilità penali. Inoltre, e questa è la cosa più grave, il suo Statuto prevede espressamente che nessun membro della coalizione di forze impegnate in Iraq possa essere giudicato per crimini di guerra compiuti nel corso delle operazioni militari.

Va ricordato che gli Stati Uniti si opposero a suo tempo alla incriminazione di Saddam Hussein per i massacri compiuti in danno delle popolazioni curde, e ora si oppongono alla entrata in funzione della Corte penale internazionale permanente, da cui hanno di fatto escluso i propri cittadini. Secondo molti studiosi (vedi tra gli altri Gabriele della Morte, in Diritto penale e Processo, n° 3 del 2004, pag. 391) ciò prova "che gli Stati Uniti sono disposti a promuovere il diritto internazionale penale ma solo ex post e ad hoc, in assenza di ogni rischio con i propri esclusivi interessi nazionali".

Se questa è l’esportazione della democrazia non possiamo essere d’accordo. La democrazia non tollera due pesi e due misure.

Ruanda: quando la parola uccide come il machete. Il 3 dicembre 2003 il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha emesso una importante sentenza che vale la pena di far conoscere ad un vasto pubblico, specialmente in questi tempi perversi di xenofobia, di razzismo e di persistente anti-semitismo.

La questione era se e come i media ruandesi (stampa e radio) avessero contribuito alla preparazione e alla esecuzione del quasi totale sterminio dei Tutsi ad opera degli Hutu. Lo stesso problema, osserva G. Della Morte, che il Tribunale di Norimberga aveva dovuto affrontare nel processo contro il nazista Streicher che con il suo giornale Der Strumer aveva avvelenato la mente di milioni di tedeschi contro gli Ebrei contribuendo al loro sterminio, e per questo era stato condannato (vedi Diritto penale e processo, n° 1 del 2004, pag. 123).

Le prove erano costituite da numerosi articoli ed editoriali, firmati dagli imputati (Nahimana, Ngeze e Barayagwiza) e da trasmissioni radio. Giornali e radio invitavano gli Hutu a risolvere attraverso l’eliminazione fisica la questione politica con i Tutsi. Per esempio, nella copertina n° 26 del giornale Kangura, accanto alla domanda "Quale arma dovremo utilizzare per distruggere i Tutsi una volta per tutte?" c’era il disegno di un machete.

Alle trasmissioni radio, riportate in aula, il Tribunale attribuì responsabilità molto pesanti, perché invitavano gli Hutu a perseguitare i Tutsi in vari modi, segnalavano individui da eliminare o indicavano i luoghi dove le vittime si erano nascoste. Un testimone ha ricostruito l’influenza determinante dei mezzi di comunicazione, dichiarando al processo: "Quel che facevano la stampa e la radio era essenzialmente di spargere petrolio, poco a poco, così che il Paese potesse un giorno prendere interamente fuoco" .

Uno degli imputati era un intellettuale accademico, e il Presidente del Tribunale, nell’illustrare oralmente la condanna, gli rivolse queste indimenticabili parole: "Ferdinand Nahimana, lei è stato un rinomato accademico. E’ pienamente consapevole del potere delle parole e senza bisogno di armi da fuoco, machete o altri strumenti di offesa fisica, ha causato la morte di migliaia di civili innocenti".

Il Tribunale ha ritenuto colpevoli gli imputati sulla base dei documenti e delle testimonianze, e li ha condannati per genocidio, cospirazione a commettere genocidio, incitazione diretta e pubblica al genocidio, e dei crimini contro l’umanità di persecuzione e sterminio. I primi due sono stati condannati all’ergastolo, e il terzo (Barayagwiza) a 35 anni di carcere.

Credo che la sentenza nella sua serena obbiettività non abbia bisogno di commento, ma solo di favorevole diffusione.



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