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“Sono un barista, non una spia”

Fumo nei locali pubblici e doveri degli esercenti.

La legge n° 584 / 75 ha stabilito il divieto di fumare in determinati locali pubblici o aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblici, sulle metropolitane, le aule di scuola, le corsie di ospedale, i musei, eccetera. Un salto di civiltà a tutela della salute pubblica (art. 32 della Costituzione) minacciata dai pericoli del fumo passivo.

Sull’onda del consenso (di una legge non sua) il governo Berlusconi si è spinto molto più in là, non però ricorrendo alla legge, ma con mentalità manageriale a semplici "circolari"o atti amministrativi.

Per esempio, la direttiva 14 dicembre 1995 del Presidente del Consiglio dei ministri, la circolare del ministro della Salute del 17 dicembre 2004 e l’accordo del 16 dicembre 2004 tra ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano stabilivano l’obbligo per i gestori dei locali aperti al pubblico di vigilare sul divieto, di richiamare i trasgressori e, in caso di disobbedienza, di segnalare il caso ai Pubblici Ufficiali competenti;in parole povere, di fare la spia!

Se non che esiste l’articolo 23 della Costituzione che chiaramente afferma: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Non vi è dubbio che "segnalare il caso" è un obbligo di fare, cioè una prestazione.

Le circolari, però, le direttive e gli accordi non sono legge, ma solo atti amministrativi. Non siamo ancora tutti dipendenti di Mediaset, e inoltre siamo cittadini di pieno diritto. Solo in caserma il caporale di turno può comandare le reclute, non ancora nei luoghi pubblici o nelle nostre case. Solo una legge dunque potrebbe imporre al gestore di un bar o di un ristorante di fare la spia a chi fuma.

Lo stabilisce finalmente, in seguito a ricorso della società gestrice del bar "Lo Scaletto", la sentenza 7 luglio 2005 n° 6068 del TAR del Lazio: la decisione ha ribadito che, in base alla riserva di legge contenuta negli articoli 23, 25 e 41 della Costituzione, i doveri di vigilanza, di ammonizione e di segnalazione agli agenti sono privi di base legislativa e quindi non hanno valore.

E’ una buona sentenza.