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QT n. 1, 8 gennaio 2000 Scheda

Giornalisti sotto processo

Un procedimento contro un giornalista che sia venuto meno ai suoi doveri deontologici (le accuse più frequenti riguardano l’inosservanza della Carta di Treviso sulla tutela dei minori e il mancato rispetto della privacy del cittadino) può prendere il via da una segnalazione indirizzata all’Ordine dei giornalisti o per iniziativa dell’Ordine stesso. La pratica viene affidata a un consigliere dell’Ordine, che ha il compito di approfondire il caso e decidere se l’accusa è irrilevante o se invece vi sono elementi e indizi di "colpevolezza". In questo secondo caso viene disposta una sorta di rinvio a giudizio davanti al Consiglio direttivo dell’Ordine, che può o archiviare il caso, o decidere per una delle quattro sanzioni previste, che sono in ordine di gravità: l’avvertimento, la censura, la sospensione temporanea dall’Albo, la radiazione.

Negli ultimi tre anni, su 80 casi presi in esame, si è arrivati a 14 "condanne": 10 avvertimenti e 4 censure. Di sospensioni e radiazioni, le sole sanzioni con pesanti effetti concreti sulla carriera del giornalista, non ce ne sono state.

L’avvertimento e la censura avrebbero comunque un senso e una qualche concretezza se almeno venissero pubblicizzate, ma la cosa avviene piuttosto raramente. La normativa - ci dice Toni Cembran, presidente dimissionario dell’Ordine - non è molto chiara su questo punto. Ovviamente non si dice nulla quando è il denunciante stesso a non volere ulteriore pubblicità. Ma in assenza di una normativa chiara c’è anche, da parte dei "giudici", un qualche timore di subire conseguenze legali in caso di divulgazione di una sentenza. Il condannato, infatti, potrebbe reagire con una querela alla cattiva pubblicità ricevuta.