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Legge Cirami: come finirà?

E se il centro-destra avesse fatto tanta fatica per niente?

Hho già avuto occasione su questo giornale di criticare la proposta Cirami. Ora che col voto del 5 novembre e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è diventata legge, mantengo tutte le mie critiche almeno su tre punti essenziali.

L'on. Marcello Cirami.

1. L’indeterminata nozione di legittimo sospetto diventa un’autonoma ipotesi di rimessione del processo. E’ prevedibile che ad ogni tentativo di concretizzazione in sede giudiziaria si determineranno accese polemiche e decisioni stravaganti come in passato (Catanzaro, L’Aquila, ecc.).

2. La sospensione diventa obbligatoria nella fase finale del dibattimento, e ciò è palesemente incostituzionale. La Consulta si è già pronunciata sulla questione a proposito del previgente articolo 47 cpp comma 2° dichiarandolo incostituzionale "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza sino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione". E’ censurabile inoltre che si colleghi a un provvedimento puramente organizzativo del Presidente della Cassazione una conseguenza sulla giurisdizione, come la sospensione del processo.

3. L’immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai processi in corso viola il principio della precostituzione del giudice naturale, cui nessuno può essere sottratto. La dottrina riferisce la precostituzione al tempo del "fatto-reato", con la conseguenza che ogni legge che alteri il sistema delle competenze (a maggior ragione i presupposti della rimessione, strutturalmente operativa nel corso del processo) dovrebbe applicarsi solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Probabilmente della legge Cirami si salva una sola norma, quella transitoria che dice: "Le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia". Come si può interpretare? L’intenzione del legislatore sembrerebbe quella di applicare immediatamente (cioè retroattivamente) le nuove regole anche alle richieste di rimessione già proposte. Non credo però che l’interpretazione sia corretta, o almeno l’unica possibile. Anzi! Secondo alcuni giuristi la specificazione non è altro che l’adattamento al caso concreto del principio "tempus regit actum". Ciò significa che le nuove norme regoleranno le richieste future, mentre quelle già presentate "conservano efficacia", cioè mantengono, nonostante l’avvento della nuova disciplina, la loro idoneità a produrre effetti secondo il quadro normativo di riferimento al momento in cui furono proposte (vedi G. Giostra, in Diritto e Giustizia, 24 ottobre 2002). Ne consegue che i giudici della Cassazione dovrebbero valutare le richieste già proposte sulla base delle disposizioni vigenti al tempo della presentazione, e quindi, per quelle proposte prima dell’entrata in vigore della legge Cirami, sulla base dell’articolo 45 cpp nella sua versione iniziale priva del riferimento al legittimo sospetto.

Una conferma di questa conclusione si può trarre dal secondo periodo dell’articolo 5 della legge Cirami: "II Presidente della Corte di Cassazione dispone l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48 comma 3 del Codice di procedura penale" (testo novellato), confermando, a contrario, che le altre norme non richiamate non si dovrebbero applicare ai giudizi originati da istanze già proposte.

Se questa interpretazione è corretta, la maggioranza di centro-destra si è data la zappa sui piedi. E’ vero che il Tribunale di Milano nel processo Previti ha applicato subito la legge Cirami interpretando la volontà del legislatore, o meglio il retro-pensiero della maggioranza di centro-destra (questo processo non si deve fare), e ha sospeso il dibattimento rinviando al 30 gennaio 2003. Ma ora la parola è alla Cassazione, che dovrà decidere se applicare la vecchia normativa ("tempus regit actum"); oppure, non rilevando gli elementi del legittimo sospetto, rinviare il processo a Milano. In tal caso la legge Cirami si sarà rivelata quanto meno inutile.