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Terroristi o guerriglieri?

A proposito di una sentenza che ha fatto molto discutere.

Con ordinanza 24 gennaio 2005 (depositata il 25 gennaio) il GIP di Milano Clementina Forleo disponeva la formale scarcerazione per mancanza di gravi indizi di due extracomunitari del Marocco e della Tunisia imputati del reato di cui all’articolo 270 bis del C.P. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico).

La decisione ha sollevato stupore, perplessità, e poi in un crescendo di toni ha determinato giudizi trancianti e anche offensivi contro il giudice Forleo. Male, perché in una società democratica i provvedimenti dei giudici si possono, anzi si debbono criticare quando li si ritiene sbagliati, senza però mai ricorrere all’insulto, specie se chi vi ricorre ricopre cariche istituzionali. Ora che conosciamo la motivazione, possiamo esaminarla con calma.

Gli argomenti sostanziali usati dal GIP per scarcerare i due imputati sono, a mio parere, i seguenti: 1. non sono utilizzabili come prova le fonti d’intelligence, le acquisizioni informative o investigative assunte in contesti di collaborazione internazionale o provenienti dai servizi segreti americani o tedeschi, gli atti compiuti all’estero, le testimonianze di ex combattenti detenuti in Iraq, perché tali elementi sono stati raccolti senza le garanzie difensive stabilite dall’ordinamento italiano (presenza del difensore, contro interrogatorio, ecc.). Tale materiale può certamente essere fondamentale ai fini dell’indagine, ma è affetto da inutilizzabilità patologica nel processo per l’ordinamento penale italiano. In Italia non sono ammessi i metodi di Guantanamo o di Abu Graib a fini processuali.

A me pare che questo primo elemento sia corretto e corrispondente ai principi garantisti del nostro ordinamento.

2. L’art. 270 bis non definisce cosa debba intendersi per terrorismo, ma lo distingue dall’eversione antidemocratica (che tra l’altro non poteva esistere in Iraq dove all’epoca dei fatti vi era la dittatura di Saddam e poi la guerra). Le convenzioni internazionali distinguono il terrorismo dalla guerriglia contro l’occupante straniero; il progetto di convenzione globale dell’ONU contro il terrorismo del 1999 prevede un esimente, in accordo col diritto internazionale, per i gruppi armati di uno Stato, regolari o no, che si battono contro coloro che detengono il potere. Osserva giustamente il GIP che estendere la condanna anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, nell’ambito di guerre in altri Stati (nel caso l’Iraq) porterebbe ad una inammissibile presa di posizione favorevole ad una parte piuttosto che a un’altra. In sostanza chi combatte l’occupante straniero, nel rispetto del diritto internazionale, non può essere considerato terrorista .

Anche questa seconda argomentazione mi convince. I concetti di terrorismo, di eversione antidemocratica e di resistenza armata contro l’occupante straniero non possono essere tra loro confusi, se si vuole evitare l’imbarbarimento della giurisdizione. L’avv. Gennaro de Falco (Diritto e Giustizia, n°6 del 12 febbraio 2005, pag. 88): rileva "l’assoluta inadeguatezza del nostro ordinamento penale a far fronte al pericolo terroristico", sia per il vuoto normativo relativo alla nozione di terrorismo che non può essere recuperata dall’articolo 270 bis C. P., sia per alcuni principi cardine dell’ordinamento italiano, quali il principio del contraddittorio e l’uso di atti provenienti da fonti di intelligenze, su cui un intervento del legislatore, compatibile con i principi costituzionali, non può essere rinviato.

Dopo queste pacate considerazioni chi ha attaccato il giudice Clementina Forleo accusandola di essere una favoreggiatrice del terrorismo dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa.