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Più diritti per i passeggeri in aereo

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Lunghe attese per ritardi, bagagli mai consegnati o resi danneggiati sono alcuni dei disagi nei quali chi viaggi in aereo è forse incappato almeno una volta, vedendosi rimborsare, se del caso, somme solo simboliche. Dal 4 novembre è entrato finalmente in vigore il regolamento CE n. 889/2002, che migliora ed amplifica i diritti dei passeggeri in aereo. Ecco alcuni esempi:

- In caso di ritardi dei voli o di riconsegna dei bagagli, la compagnia aerea deve pagare un rimborso, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitare i ritardi o che non fosse stato possibile prendere tali misure.

- Per bagagli registrati andati distrutti, persi o danneggiati, il vettore aereo risponde anche sine culpa.

- In caso di lesioni o di morte del passeggero non vi sono limiti massimi di risarcimento dei danni. In più, per richieste a tale titolo di danni fino a euro 141.176,47 la compagnia aerea non può addurre opposizioni. Al di là di tale importo il vettore aereo può opporsi ad una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile a titolo di negligenza o di colpa.

- Una novità molto importante è inoltre la previsione dell’obbligo a carico dei vettori di pagare un anticipo in caso di lesioni o di morte di un passeggero. Infatti, entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, la compagnia aerea deve versare una determinata somma per far fronte alle immediate necessità economiche.

- Un’ulteriore notevole innovazione è la responsabilità solidale del vettore contraente e del vettore effettivo. Ciò significa che se il vettore che effettua il volo non è quello contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a ciascuno di loro.

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