Menù
Home
QT
Questotrentino
Mensile di informazione e approfondimento
Utente
Cerca

Telefono e televisore

Dalle spese telefoniche fuori di testa, all’alluvione di spot durante le partite.

Il servizio Audiotel 144. Il sig. C. R. di Trento ci chiede se è legittimo il servizio Audiotel 144 della Telecom e se il consumatore sia tenuto al relativo pagamento.

Ebbene, recentemente il tribunale di Bari, attraverso una causa pilota intentata da in utente barese che si era rivolto alla Federconsumatori, ha affermato l’illegittimità del servizio Audiotel, negando l’esistenza del credito richiesto dalla Telecom con due bollette dell’importo di ben 8.488.560 vecchie lire, rispetto al costo massimo pagato per il servizio di 350.000 sempre di vecchie lire. L’abnorme lievitazione dei costi era infatti dovuta al nuovo servizio della Telecom. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda dell’utente accertando che il provvedimento esibito da Telecom come autorizzativi del servizio Audiotel 144 è inefficace: si tratta infatti di una semplice lettera, priva dei necessari requisiti di pubblicità ed obbligatorietà di una vera norma e che comunque fa riferimento ad ulteriore " formalizzazione dei relativi provvedimenti…costi e modalità del servizio", che, in base alla convenzione che regola l’uso del servizio pubblico in favore della SIP oggi TELECOM, dovevano essere determinati annualmente dal Ministero delle Telecomunicazioni.

Il Tribunale ha anche ribadito un altro importante principio, "valido anche per il servizio Audiotel: la SIP oggi TELECOM non poteva imporre con spesa aggiuntiva e non precedentemente concordata un servizio prestato da terzi" ed ha quindi "abusato della propria posizione dominante".

Soggetti estranei al rapporto di concessione e non contemplati nel contratto di somministrazione del servizio telefonico non potevano inserirsi ed utilizzare la linea che era concessa per finalità di esercizio del servizio pubblico di telefonia.

E’ stata inoltre ritenuta ammissibile una separata azione di risarcimento per l’arbitrario scollegamento della Telecom.

La portata della questione per gli utenti è rilevante. Mentre oggi il 144, dopo la sollevazione dei consumatori, raggiunti dalle bollette milionarie, è l’unico numero che può essere attivato soltanto su contratto con l’utente ed è di fatto inutilizzato, sono stati attivati dalla Telecom ben 10 numeri di "servizi" senza contratto di cui solo per due, il 166 e l’899, l’utente è comunque tenuto a richiedere la disabilitazione, sia pure gratuitamente, mentre per gli altri (170, 4175, 4176, 178, 892, 163, 164 e 709) l’utente che non voglia correre il rischio di ricevere bollette milionarie è addirittura costretto a richiedere la disabilitazione a pagamento sia per l’attivazione sia per il mantenimento di una chiave numerica, oltre al fastidio di doverla utilizzare anche per una semplice chiamata interurbana.

Di questi il 709 in particolare è attivo attraverso Internet: può bastare un doppio clic su di una icona o banner allettante posti su siti molto diffusi per disinserire il proprio provider e collegarsi ad altri provider con costi altissimi di oltre un euro al minuto. L’operazione è talmente semplice che può essere compiuta inconsapevolmente o anche da un minore collegato ad Internet.

L’899 raggiunge invece direttamente i cellulari e gli indirizzi e-mail degli utenti diffondendo messaggi ingannevoli (ad esempio: "C’è un messaggio d’amore per te, chiama…") e tutto questo avviene senza che l’Autorithy delle TLC o il Ministero intervengano. Molte sono state a questo proposito le segnalazioni degli utenti alla nostra sede di Trento tanto del Codacons quanto della Federconsumatori; noi per il momento abbiamo interpellato i responsabili locali della Telecom facendo presente il disagio degli utenti. Persistendo e aumentando le segnalazioni, non escludiamo di fare anche esposti e denunce oltre che alla Magistratura anche alla sede centrale della Telecom, affinché tali disagi abbiano a terminare.

Addebito spese di spedizione fattura.La sig. M. M. di Trento vuole sapere se le spese postali di spedizione della fattura Telecom sono da pagare, oppure se la richiesta di tale pagamento è da ritenere un arbitrio della Telecom.

A tale proposito ci viene in aiuto una recente sentenza del Giudice di Pace di Bologna, il quale ha dato ragione ad un utente bolognese della Telecom, assistito dalla Federconsumatori. Il consumatore chiedeva la restituzione di 325 delle vecchie lire, pagate alla Telecom a titolo di spese di spedizione fattura.

E’ da notare che per ogni fattura emessa Telecom Italia richiede la somma di euro 0,17 (325 lire) a titolo di "spese di spedizione fattura". Tale richiesta è stata riconosciuta illegittima ed in contrasto con quanto previsto dall’art. 21 comma 8 del DPR del 26.10.72 n. 633 (legge IVA), secondo cui "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

Tuttavia la Telecom non ha voluto riconoscere l’arbitrarietà del suo comportamento resistendo in giudizio con una serie di eccezioni, tra cui addirittura quella della presunta incostituzionalità dell’art. 21 della legge IVA.

La sentenza di Bologna ha riconosciuto come fondate le ragioni del consumatore ed ha condannato la Telecom alla restituzione della somma di euro 0,17 (lire 325) ed al pagamento delle spese legali.

Moltiplicando la somma di lire 325 per 6 fatture spedite dalla Telecom ogni anno a 21 milioni di utenti Telecom, si ottiene la ragguardevole somma di circa 41 miliardi l’anno di vecchie lire. In questo caso, vige la prescrizione ordinaria di dieci anni. Pertanto sono circa 410 i miliardi che gli utenti possono ora richiedere alla Telecom oltre gli interessi legali.

Occorre rilevare che l’iniziativa che si può avviare dopo la sentenza di Bologna può ritenersi strategica per i consumatori, in quanto mira a bloccare tutte le aziende che, come la Telecom, hanno addebitato tali spese ai propri utenti.

Rivolgiamo quindi un appello ai consumatori trentini affinché ci forniscano gli estremi di tali società. Di una abbiamo già visto che opera secondo le stesse modalità di Telecom: si tratta di Tele 2 (euro 0,37 al mese, 4,4 euro annui). Per ulteriori ragguagli ci si può rivolgere alla sede di Trento della Federconsumatori.

Rispetto delle fasce orarie per i minori da parte di Rai e Mediaset. Il sig. F. B. di Ala ci chiede se Rai e Mediaste rispettano la legge per quanto riguarda i programmi dedicati ai minori e in particolare per ciò che attiene la pubblicità nei programmi di cartoni animati.

Il signore di Ala ha messo il dito nella piaga. Infatti se dal punto di vista formale la Rai con le farfalline rosse, che segnalerebbero i programmi sconsigliati ai minori, e Mediaset con il bollino verde, che determinerebbe i programmi visibili ai minori, si sentono la coscienza tranquilla, nella sostanza, invece, tanto la televisione pubblica quanto quella privata trascurando abbondantemente la salvaguardia dei minori. Il problema, a nostro parere, non è tanto quello di segnalare i programmi sconsigliati ai minori, ma quello di non trasmetterli affatto fino a dopo le 22,30, come stabilito dalla legge Mammì. Altro problema rilevante in proposito è quello di prestare particolari cautele aggiuntive nella fascia protetta dalle 16 alle 19, quando, stando all’ultimo codice di autoregolamentazione, l’ascolto dei minori non è supportato da un adulto.

La Rai, invece, trasgredisce sistematicamente queste regole. Basti pensare agli argomenti trattati dai programmi di cronaca come "La vita in diretta" (sorvoliamo per pietà su "Al posto tuo"); viene altresì costantemente violato anche l’art. 8 della legge Mammì che vieta l’inserimento della pubblicità nei programmi di cartoni animati: Rai2 ogni sera, durante il programma "Tom & Jerry", alle 20,05, o ogni sabato pomeriggio durante "Disney Club", alle 16,10, inserisce spot, peraltro indirizzati appositamente a beni di consumo per bambini (giocattoli, merendine, cioccolatini). Questi spot, a loro volta, violano un’altra normativa (doppia violazione, dunque), trattandosi di pubblicità ingannevole che abusa della naturale credulità o mancanza di esperienza dei bambini (art. 6, D. lgs. N. 74 del 25/01/1992).

Comunque anche il bollino verde di Mediaset lascia alquanto perplessi; infatti, soltanto a titolo di esempio, film come "Robin Crusoe", trasmesso da Rete 4 il 20 aprile scorso alle 21 e "Robin Hood principe dei ladri", (21 aprile, ore 21) hanno fatto vedere accette piantate nel cervello e spade che tagliano le mani, immagini che non possono essere considerate edificanti, né tanto meno apparire come modelli di comportamento per minori.

Spot durante le partite di calcio. Un tifoso inviperito ci ha telefonato protestando contro i tanti spot durante lo svolgimento di partite di calcio; un altro ci ha detto testualmente: "Non è possibile spezzare la tensione di una partita così importante con tutte quelle interruzioni"; un altro si è talmente arrabbiato per le interruzioni che si è messo a calcolare tutti gli spot trasmessi e ne ha contati ben 40 (si riferiva alla partita Juventus-Barcellona trasmesso su Canale 5).

Come associazione dei consumatori abbiamo presentato un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affinché sia accertato il rispetto della legge Mammì che prevede precisi limiti di affollamento pubblicitario. Infatti l’art. 8 comma 7 della legge 6.08.1990 n. 223 stabilisce che: "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15% dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva". In poche parole in un’ora non si possono superare i 12 minuti di spot ( 20% di 60 minuti).