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Giustizia europea

La lunga marcia del mandato d’arresto europeo e due sentenze della Corte Europea dei diritti umani.

Come tutte le promesse di Berlusconi, sembrava cosa fatta. Entro il 31 dicembre 2003 gli Stati membri dell’Unione Europea dovevano dotarsi della legislazione necessaria all’attuazione della decisione quadro sul mandato europeo d’arresto. Alla scadenza del termine, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Portogallo, Inghilterra, Spagna e Svezia risultano aver attuato la decisione quadro. L’Italia è ancora inadempiente.

In attesa della nostra attuazione legislativa, la procedura troverebbe ugualmente applicazione, secondo alcuni studiosi, in forza dell’articolo 31 della decisione quadro, e perciò è stata denominata "clause guillottine", ma ciò non è invero possibile, perché la decisione quadro è priva di efficacia immediata.

La decisione quadro, è bene ricordarlo, distingue in mandati obbligatori e facoltativi. I motivi che danno allo Stato nazionale il potere di non eseguire il mandato sono tre:

1. l’avvenuta amnistia del reato perseguito;

2. il ne bis in idem (quando l’imputato sia già stato giudicato per il reato di cui al mandato);

3. la non imputabilità della persona ricercata per ragioni di età. Non entro in altri particolari tecnici per non tediare il lettore. Chi vuol saperne di più, può leggere con profitto l’esauriente articolo di Jean Paul Pierini apparso sull’ultimo numero di Diritto Penale e processo (4/2004, aprile 2004, pp. 512- sgg.).

Vi è da dire che il mandato d’arresto europeo non è perfetto: per esempio, non contempla la possibilità di rifiutare la consegna del ricercato per motivi politici e militari. Ciò pone delicati problemi di ordine costituzionale, che spiegano in parte il ritardo di alcuni Stati nella sua attuazione. La decisione quadro inoltre è manchevole in tema di salvaguardia di diritti fondamentali, che sono richiamati soltanto nel preambolo. Questi però non sono ostacoli insormontabili, perché possono essere ovviati dalle singole legislazioni nazionali. L’Inghilterra, per esempio, lo ha fatto pur non appartenendo all’UE dell’euro. Perché l’Italia di Berlusconi non ha seguito il suo esempio? L’Extradition Act 2003, adottato il 24 novembre 2003 ed entrato in vigore il l° gennaio 2004, è una procedura celere di mandato d’arresto europeo con una particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali della persona. Il giudice deve verificare la compatibilità del mandato europeo d’arresto con il i diritti convenzionali della persona secondo l’Extradition Act 1998,che ha recepito le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Anche la Germania si sta muovendo rapidamente. Il Governo tedesco ha presentato il 15 agosto 2003 la proposta di legge per l’attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, che viene definita col vecchio termine di estradizione, ma che è in realtà una procedura veloce secondo i principi del mandato d’arresto europeo. Anche i tedeschi si preoccupano di colmare le lacune dalla decisione quadro e il paragrafo 73, 2 stabilisce che "una richiesta fondata su un mandato di arresto europeo è inammissibile se contrasta con i preminenti principi fondamentali dell’Unione Europea". Tralasciando altri particolari tecnici, si deve affermare che la proposta tedesca, in maniera meno rigida dell’Extradition Act 2003 inglese, ricostituisce il sistema delle garanzie relative alla tutela dei diritti fondamentali tradizionalmente accordato nel vecchio sistema della estradizione.

Ora l’Italia non ha più alibi per tirarla per le lunghe. La lotta al terrorismo e quella alla mafia, che in questi anni ha cambiato pelle ma ha potenziato la sua forza inquinante, non consentono indugi, né indulgenze verso i timori di Berlusconi di essere arrestato dal giudice spagnolo Garzòn.

L'attivita’ della Corte Europea, sia pure con qualche eccezione, deve considerarsi meritoria per la tutela dei diritti umani e per la loro percezione nella coscienza collettiva come principi inderogabili. E’ da segnalare sul punto la sentenza del 26 febbraio 2004, presidente Rozakis, contro la Bulgaria circa il diritto alla vita e il divieto di discriminazione razziale.

Il fatto è il seguente: due soldati di leva dell’esercito bulgaro, a causa di ripetute e ingiustificate assenze, erano stati condannati a una breve pena detentiva. Tornati liberi, dopo essere ritornati al corpo di appartenenza, erano fuggiti senza armi e si erano nascosti nella città di Lesura, nella casa della madre di uno di loro. Naturalmente fu disposta subito la loro cattura e un comando di polizia di quattro persone armate di fucile e pistole automatiche fu inviato per arrestrli. Dall’istruttoria emerse che il comandante del gruppo, prima dell’operazione, disse ai sottoposti che i due ricercati erano criminali pericolosi (il che non era vero) e di usare tutti i mezzi per procedere all’arresto (il che era eccessivo). Al momento della cattura i ricercati tentarono di fuggire, al che i poliziotti, dopo aver intimato la resa, spararono uccidendoli, uno con un colpo alla schiena e l’altro con un colpo al torace. Le mogli dei deceduti ricorsero alla Corte Europea per violazione dell’articolo 2 (la legge bulgara permette l’uso delle armi anche quando non è necessario) e dell’art. 14, perché l’etnia degli uccisi aveva contribuito alla brutalità dell’episodio. Va precisato infatti che le due vittime erano zingari Rom, la cui comunità di Lesura era oggetto di persecuzione da parte della Bulgaria.

La Corte ha accolto entrambi i motivi, affermando che nel caso non era assolutamente necessario l’uso delle armi (i due erano inermi e la Polizia lo sapeva), e che l’odio razziale o quanto meno l’ostilità nei confronti della minoranza etnica Rom aveva avuto un ruolo determinante nella uccisone dei due ricercati. Non era da trascurare, per esempio, che una delle vittime era stata uccisa con un colpo al torace e non alla schiena il che poteva far ritenere che si fosse girato per arrendersi. In base a queste motivazioni esposte chiaramente dal dott. Giulio Garuti (in Diritto penale e Processo, n° 4/2004, pp. 517-sgg.) la Corte ha condannato la Bulgaria a risarcire i danni alle mogli dei due soldati uccisi.

Con sentenza 17 febbraio 2004, presidente Costa, contro l’Olanda, la Corte si è occupata di un altro caso. Un cittadino dello Sri Lanka appartenente alla popolazione dei Tamil nel 1991 era stato arrestato dall’esercito perché sospettato di aiutare il gruppo terroristico delle "Tigri del Tamil".

Il sospetto nasceva dal fatto che il padre era stato fucilato dall’esercito per lo stesso motivo e perché, a causa di quell’assassinio, il fratello del sospettato si era arruolato nel gruppo terroristico. Nel corso della detenzione l’uomo era stato torturato, bastonato e appeso per i pollici delle mani al soffitto della prigione perché rivelasse il luogo dove si trovava il fratello. Finalmente rilasciato, non potendo più vivere in quella situazione di sospetto che gli aveva procurato tanti guai, aveva deciso di espatriare e lo aveva fatto con regolare passaporto andando a rifugiarsi in Olanda.

Alla richiesta di asilo politico l’Olanda rispondeva negativamente e ordinava la sua espulsione con ritorno nello Sri Lanka.

In seguito a ciò il cittadino dello Sri Lanka si era rivolto alla Corte Europea lamentando la violazione dell’articolo 3, sostenendo che il ritorno nel Paese di origine l’avrebbe esposto al rischio di torture e trattamenti inumani e degradanti, e forse anche alla morte.

Con una motivazione molto debole, commentata dal dott. Giulio Garuti (ibidem, pag.518-9), la Corte ha respinto il ricorso, giustificando il provvedimento di espulsione dell’Olanda con destinazione Sri Lanka.

Forse a quest’ora il povero Tamil è in carcere o addirittura morto.

Non credo che in questo caso la decisione troppo restrittiva della Corte Europea sia da condividere.