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Giustizia governativa

La riforma Castelli e la legge salva-Previti.

Come tutti sanno, la riforma Castelli dell’Ordinamento giudiziario non ha ricevuto l’approvazione del Presidente della Repubblica, che il 16 dicembre 2004 ha negato la firma e ha respinto la legge delega al Parlamento "per palese incostituzionalità". Ciampi ha spiegato chiaramente i motivi del rinvio, che possono essere così sintetizzati:

1. Il testo della legge è redatto in modo oscuro, ed è in contrasto con l’art. 72 della Costituzione. Si pensi che la legge Castelli è formata da due soli articoli; il 2° comprende 49 commi e occupa da solo 38 pagine sulle 40 della legge. L’art. 72 della Costituzione stabilisce, affinché i parlamentari si rendano conto di quello che stanno facendo, che ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale.

2. Toglie poteri al CSM attribuendoli al Ministro, cioè all’Esecutivo, violando il principio che i Giudici sono soggetti soltanto alla legge.

3. Conferisce al Ministro di Giustizia il potere di stabilire la linea di politica giudiziaria per l’anno in corso, mettendo in pericolo la obbligatorietà dell’azione penale.

4. Crea appositi uffici di monitoraggio non già sull’efficienza e produttività dei magistrati, ma sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, con l’evidente intenzione di condizionare i giudici nell’esercizio delle funzioni.

5. Prevede che il Ministro possa ricorrere al Tar contro le delibere del CSM in materia di conferimento di incarichi direttivi, in contrasto con l’art. 134 della Costituzione che riserva alla Corte il compito di risolvere gli eventuali conflitti.

Da questi schematici rilievi mi pare si possa concludere che il Capo dello Stato considera complessivamente incostituzionale la legge in questione. Che succederà se la maggioranza parlamentare si limiterà a ritocchi marginali e rimanderà a Ciampi la legge sostanzialmente immutata? In base all’art. 74 della Costituzione Ciampi è obbligato a firmare, ma per l’art. 87 egli ha il dovere di difendere la Carta fondamentale per non incorrere nel reato di attentato alla Costituzione, e potrebbe quindi opporre il rifiuto assoluto di firmare. Quale dei due doveri sceglierà? Conoscendo le virtù civiche del Presidente, non ho dubbi.

C’è tuttavia un’altra possibilità. Al fine di attutire il gravissimo contrasto il Capo dello Stato potrebbe sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale nei confronti del Parlamento; oppure firmare la legge accompagnandola da un nuovo messaggio, ribadendo i rilievi di incostituzionalità e aprendo la via a un inevitabile intervento della Consulta. Non si può prevedere allo stato quale di queste ipotesi si verificherà. Io ricordo però che Ciampi ha più volte ripetuto: "Non faccio sconti. A nessuno".

La proposta di legge che abbrevia i termini della prescrizione dei reati è giunta dalla Camera al Senato, e in questi giorni si avrà la discussione finale. L’intenzione della maggioranza è quella di salvare Previti, Berlusconi e Dell’Utri dalla condanna e dal carcere nei vari processi a loro carico. Allo scadere della prescrizione il fatto imputato resta tale, ma non è più reato e quindi il soggetto, anche se colpevole, non può essere più processato né condannato, salvo che rinunci alla prescrizione per far valere la propria innocenza. Previti, Berlusconi e Dell’Utri, che pure si sono sempre dichiarati innocenti, non solo non hanno rinunciato alla prescrizione ma ora chiedono al Parlamento una prescrizione più breve, che li metta definitivamente al sicuro.

Ciascuno si comporta secondo l’onore che ha. Tuttavia almeno Berlusconi, come uomo di Governo, dovrebbe preoccuparsi delle conseguenze nefaste che l’approvazione della legge, così come sta, avrà sulla giustizia e sulla collettività. Alcuni operatori giudiziari (magistrati e avvocati) hanno osservato che la norma, così com’è formulata per l’approvazione finale, esclude le circostanze aggravanti per il reato di omicidio: ciò significherebbe che tutti i reati di omicidio commessi 24 anni (questo è il nuovo termine di prescrizione) prima dell’entrata in vigore della legge vengono cancellati.

Le conseguenze sarebbero devastanti: Priebke potrà chiedere di tornare libero, perché il suo reato è prescritto. Gli autori della strage di Sant’Anna di Stazzema potranno chiedere di essere prosciolti, e così i 15.000 imputati dell’armadio della vergogna. Anche i processi per le foibe verranno azzerati.

Si sono posti il problema Berlusconi e Fini? E si sono chiesti che fine faranno tutti i mafiosi condannati per omicidio, compreso Riina? L’effetto Priebke potrebbe funzionare come 1’apriti sesamo" per decine di migliaia di assassini. Sarebbe la morte definitiva della giustizia. E’ interessante notare che nei sistemi di "common law" (Stati Uniti, Inghilterra, ecc. ) la prescrizione non esiste. Esiste invece il cosiddetto "abuse of process", che scatta quando il "prosecutor" (cioè il PM) pur essendo da tempo a conoscenza del reato, chiede il giudizio oltre il termine di 70 giorni. Ciò è considerato un attacco ai diritti della difesa, e il giudice può (non deve) disporre la non procedibilità dell’azione penale. Ma se questa difficoltà non c’è o viene superata, nulla può bloccare l’accertamento giurisdizionale per il decorso del tempo.