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Energia: la liberalizzazione

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Come noto, dal 1° luglio anche i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e di scegliere un fornitore diverso dal proprio attuale distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali domestici continuerà ad essere garantita dall’attuale impresa di distribuzione alle condizioni standard fissate dall’Autorità (AEEG).

Varie sono state in questi ultimi giorni le novità legislative che stanno cercando di regolamentare questa svolta epocale per i consumatori. Qui di seguito indichiamo le principali novità ed i nostri consigli in relazione a tale nuova situazione.

Nell’imminenza del passaggio, diffidiamo sin d’ora le aziende venditrici dal pubblicizzare offerte commerciali ambigue o poco chiare o che propongono bonus, premi a punti, sconti extra, carte di credito o quant’altro. La vigilanza sarà massima e dovrà esserla anche quella dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Eventuali messaggi ingannevoli verranno prontamente segnalati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Possibilità di recesso. Nel caso in cui un cliente domestico voglia uscire per la prima volta dall’attuale mercato vincolato, egli potrà recedere con un preavviso di un mese. Attenzione: allo stato delle cose non potrà più ritornare come cliente vincolato! Nel caso in cui un cliente domestico vorrà recedere da un contratto già concluso nel libero mercato, potrà farlo in qualsiasi momento, con un preavviso non superiore a un mese. Termini differenti sono previsti per le imprese. Qualora il consumatore eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il nuovo venditore a dover inoltrare il recesso al vecchio fornitore, semplificando quindi la procedura per il consumatore.

Proposta di contratto. Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una proposta di contratto, il venditore deve confermare l’accettazione della stesa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.

Diritto di ripensamento per nuovi contratti sottoscritti. Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l’esercizio del "diritto di ripensamento" per eventuali nuovi contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali o conclusi a distanza.

Possibilità di recesso da parte dei venditori. Il venditore può avvalersi di un diritto di recesso solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il libero mercato e manifestandolo in forma scritta. Il tempo di preavviso non deve essere inferiore a sei mesi.

Tempi di applicazione. Per l’energia elettrica le nuove regole sul recesso si applicano dal 1° luglio a tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole imprese connessi in bassa tensione. Per il gas le nuove regole si applicano dal 1° ottobre prossimo a tutti i nuovi contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

Regime di tutela. Come detto sopra, chi vorrà scegliere un nuovo fornitore di energia, dal 1° luglio può farlo liberamente. Chi invece sceglierà di restare con l’attuale distributore, potrà continuare a beneficiare delle attuale condizioni economiche del servizio e quindi delle economie derivanti dall’approvvigionamento tramite l’Acquirente Unico. L’Autorità per l’energia ed il gas (AEEG) continuerà ad indicare le condizioni standard di erogazione e la cosiddetta "tariffa di riferimento", che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali.

Ciò impedirà aumenti ingiustificati nella tariffa, garantirà coloro che non hanno scelto di passare di passare al libero mercato, consentirà di confrontare la convenienza delle varie offerte di nuovi distributori. Per il trimestre luglio– settembre 2007 l’Autorità ha fissato queste "condizioni standard" nella misura di 15,53 centesimi di euro per kilowattora, al lordo delle imposte (per il gas l’AEEG ha definito le "condizioni economiche di fornitura" per il prossimo trimestre nella misura di 65,68 centesimi di euro al metro cubo).

Revisione del sistema tariffario. E’ in corso presso l’AEEG la revisione dell’intero sistema tariffario elettrico, in modo da contenere l’impatto economico complessivo della manovra sulle varie tipologie di consumatori e si stanno studiando i più adeguati meccanismi di tutela per i soggetti in condizioni di disagio e svantaggio economico, per la definizione della cd. "tariffa sociale". Novità a riguardo si dovrebbero avere al più tardi dal 1° gennaio 2008.

Altre questioni:

- è previsto l’obbligo per le imprese, di separazione societaria tra attività di vendita e attività di distribuzione; questo al fine di favorire lo sviluppo di una più piena concorrenza fra i venditori.

- diritto dei consumatori a conoscere il mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione dell’energia fornita; al fine di valutare la "responsabilità ambientale" del fornitore.

- Su Internet (www.autorita. energia.it) è disponibile un elenco delle società qualificate per la vendita di energia elettrica ed un fac simile di "scheda" per agevolare il confronto delle offerte.

I nostri consigli. Il CTCU, pur nella considerazione dell’importanza del processo di liberalizzazione in atto (a patto che porti concreti vantaggi economici all’utenza!), consiglia prudenza in questi primi mesi dall’avvio del nuovo mercato. Bisogna evitare in particolare di fare scelte affrettate e di prestare attenzione all’effettiva convenienza di offerte e sconti promessi o pubblicizzati.

Per chi si sente in dubbio sul da farsi, meglio attendere e passare al "libero mercato" con calma. Nel frattempo si possono confrontare fra loro le varie offerte, verificarle in relazione alla tariffa di riferimento predisposta dall’Autorità, leggersi con attenzione i termini e le condizioni contrattuali del nuovo fornitore nonché gli obblighi per i venditori previsti dal "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali". Da parte nostra, seguiremo l’evolversi della situazione cercando di fornire agli utenti informazioni aggiornate che aiutino a compiere scelte consapevoli e ponderate.

La critica. Nelle nuove previsioni normative emanate da Governo e AEEG manca qualsiasi riferimento ad una durata minima (almeno 12/24 mesi) delle nuove offerte commerciali. Anche questo, secondo noi, costituisce un criterio imprescindibile di tutela per l’utenza, in questa delicata fase di transizione da un sistema all’altro.

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