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Cellulari con la magagna

E ancora: latte microfiltrato, benzene fra le case, investimenti- fregatura.

Computers difettosi e cellulari non funzionanti. Molti ci chiedono cosa fare in caso di computers difettosi o di telefonini non funzionanti, ovvero chiarimenti circa i propri diritti e le modalità per tutelarsi. E’ opportuno anzitutto ricordare che per tali beni, così come per tutti i beni di consumo, il D.L. n.° 24 del 2002 riconosce nuove garanzie a favore dei consumatori.

Tale normativa si applica a tutti i beni acquistati dopo il 23 marzo 2002 e vale anche per quelli da assemblare, nonché per quelli usati; in quest’ ultimo caso, però, la tutela riguarda i difetti che non derivino dall’usura degli stessi. Secondo tali norme il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto indicato nel contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna. Egli è responsabile, poi, dei vizi di montaggio del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto ed è effettuata dal venditore stesso o sotto la sua responsabilità, anche quando essa viene eseguita dal consumatore, se le istruzioni di montaggio fornite risultano carenti, incomplete o errate. In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene senza spese aggiuntive, tranne nel caso in cui la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa.

Inoltre la riparazione o la sostituzione deve essere fatta entro un congruo termine dalla richiesta e non deve creare inconvenienti al consumatore; quando ciò risulti impossibile o troppo costoso, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La risoluzione è esclusa in caso di difetti di lieve entità.

In base alla nuova normativa, quella introdotta con il marzo del 2002, la garanzia è valida per due anni dalla data di consegna della merce e il consumatore ha l’obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui questo è stato scoperto. L’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. La denuncia va fatta con raccomandata o telegramma; non è però necessaria quando il venditore abbia riconosciuto od occultato il difetto.

Quando si decide di acquistare un prodotto, comunque, è sempre opportuno tener presente alcune regole, per evitare spiacevoli inconvenienti:

1. considerare attentamente quali siano le proprie esigenze, in modo da non spendere denaro per qualcosa che non serve;

2. informarsi bene sulle tecnologie attuali e su quelle che a breve verranno introdotte sul mercato, in modo da evitare l’acquisto di un prodotto fuori produzione;

3. acquistare prodotti di aziende che offrono le migliori garanzie, soprattutto per quanto riguarda il servizio di assistenza post-vendita;

4. confrontare i prezzi e richiedere diversi preventivi per lo stesso prodotto o per prodotti similari;

5. concordare la sostituzione dell’apparecchio con un altro simile qualora si presentassero conflitti con l’hardware esistente;

6. leggere attentamente le condizioni di garanzia;

7. fare attenzione all’installazione degli apparecchi e, quando si acquistano computer, richiedere che sia il venditore ad installare il sistema operativo ed il software offerto;

8. conservare lo scontrino d’acquisto insieme alla garanzia; ricordarsi di compilarla e di spedirla, qualora ciò fosse richiesto;

9. conservare l’imballo originale, per poterlo utilizzare in caso di riparazione;

10. in caso di contestazioni rivolgetevi alle associazioni dei consumatori che vi assisteranno volentieri.

Ricordiamo infine che, qualora non fosse possibile trovare un bonario componimento della controversia, il Giudice di Pace è competente a decidere le cause che non superano il valore di 2.582euro.

Latte microfiltrato. Il sig. A.D. di Arco vuole sapere
se il latte microfiltrato, che comincia ad apparire sugli scaffali dei supermercati, proveniente dall’estero, può essere considerato latte fresco, come appare dalle etichette.

Le associazioni dell’Intesa (Adusbef, Codacons e Federconsumatori) da tempo stanno conducendo una battaglia a favore della salute e della trasparenza delle etichettature e in coerenza con questo impegno ritengono che questo tipo di latte non possa considerarsi assolutamente fresco.

Il latte microfiltrato è stato oggetto dell’impugnazione da parte dell’Intesa dei consumatori della circolare del Ministero delle Attività Produttive in ordine al latte confezionato in altri Stati dell’Unione Europea ed avviato al mercato italiano, prevedendo per esso una durabilità maggiore di quella del latte fresco pastorizzato ed un diverso tipo di trattamento.

In tale battaglia siamo stati affiancati dalle principali organizzazioni produttrici di latte italiano a difesa della freschezza del prodotto, come definito dalla legge italiana 167/1989, in base alla quale è considerato fresco il latte che dura solo 4 giorni, perviene crudo allo stato di confezionamento ed è sottoposto al solo trattamento termico della pastorizzazione, essendo poi presentato al consumo entro 48 ore. Gli altri tipi di latte con diverse modalità di trattamento potranno essere messi in commercio, ma con altra definizione.

Il latte microfiltrato introdotto sul nostro mercato ha caratteristiche diverse dal "latte fresco pastorizzato" sia sotto il profilo della produzione che della durata.

Il consumatore italiano, dunque, verrebbe a subire un inganno, poiché conosce come latte fresco quello contemplato dalla legge 1989/167, cui abbiamo accennato prima.

Le associazioni dell’Intesa hanno già predisposto le modalità per rivolgersi alle diverse Procure della Repubblica, affinché vengano sequestrati dagli scaffali le confezioni di latte microfiltrato venduto come fresco.

Pompe di benzina fra le case. La sig.ra T.M.C. di Trento ci chiede se si può fare qualcosa per allontanare gli impianti di distribuzione di benzina posti in aree residenziali.

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, di fronte alla richiesta di due signore che paventavano eventuali danni alla salute derivanti dal benzene che fuoriusciva dalle pompe di un distributore di benzina Agip, ha ordinato la chiusura del distributore inquinante.

E’ chiaro che per dimostrare il danno alla salute non è sufficiente la semplice denuncia o preoccupazione del cittadino: esso deve essere accertato da istituti scientifici, come nel caso in questione, dove è stato chiamato il servizio di chimica ambientale dell’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova. Infatti sono costoro , per la strumentazione e l’esperienza sul campo che posseggono, abilitati ad accertare l’aggravamento del rischio di malattie connesse al potere altamente cancerogeno del benzene e quindi a dimostrare i danni alla salute per i cittadini, dando così la possibilità di rimuoverne le cause.

Investimenti o fregature? Ci sono stati segnalati da diversi consumatori strani contratti che circolano nel mercato finanziario, presentati come opportunità di investimento, e risultati poi delle vere e proprie fregature. Uno di questi, rientrante nell’atipico e definito genericamente "piano finanziario", è commercializzato dalla Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena, con il nome emblematico "For You".

Tale "piano", come abbiamo dimostrato nell’ambito di un procedimento davanti all’Autority, è presentato ai consumatori alla maniera di investimento anche a fini previdenziali. Ai piccoli risparmiatori è chiesto di aderire ad un investimento "capace di sfruttare le opportunità dei principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate". Tutto possibile attraverso l’investimento, anche di piccole somme mensili (una specie di salvadanaio) per godere del capitale dopo 15 anni o addirittura 30 anni.

Questa informazione ha formato oggetto di un procedimento avviato ai sensi del dlgs 74/92 su ricorso della Federconsumatori all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, concluso con declaratoria di ingannevolezza in data 6 marzo 2003.

L’accertamento chiarisce i termini esatti della vicenda. Il "For You", come il gemello piano finanziario "My Way", pubblicizzato anche attraverso spot della mitica Sharon Stone, differente solo per la diversa composizione dei titoli acquistati, è una singolare forma di indebitamento, con tassi dal 6,15% al 6,77 %, un vero e proprio mutuo (che viene anche segnalato e registrato dalla Centrale Rischi e può impedire altri mutui come per l’acquisto della casa) per l’acquisto di titoli, tra cui titoli dalla stessa Banca, in evidente conflitto di interessi.

Non solo. Si chiede anche al consumatore di tradurre una oscura equazione economico-finanziaria per comprendere che il recesso è talmente costoso da essere impraticabile.

L’accertamento è un importante risultato a favore dei consumatori che si trovano in difficoltà ed alle prese con il dilemma se rimborsare un finanziamento che ha perso parte del suo valore o abbandonarlo con la conseguenza di essere chiamati a pagare la notevole differenza tra il ricavato e l’ammontare del mutuo.

I consumatori cui era stata rappresentata una situazione differente da quella reale possono ora unirsi e far valere i propri diritti in ambito giudiziale chiedendo la risoluzione del contratto attraverso cause collettive. A tal fine la Federconsumatori, nell’ambito delle iniziative di contrasto del fenomeno, ha costituito il comitato "My Way & For You" in difesa delle migliaia di consumatori sottoscrittori.

L’adesione può essere fatta per posta ed attraverso Internet usando l’apposito modello disponibile sul sito dell’associazione ed è assolutamente gratuita per gli utenti. La sede di Trento della Federconsumatori, in Via Muredei 8, è a disposizione di quanti vogliano chiarimenti sia a riguardo della decisione del Garante, sia per aderire al comitato.

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