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“Giusto processo”: una gatta da pelare

Il “giusto processo” e la sua “ragionevole durata”: una riforma pasticciata.

Per quello che può valere la mia opinione, ho sempre aspramente criticato la riforma che ha immesso nell’articolo 111 della Costituzione i concetti di "giusto processo" e di "ragionevole durata". Essi infatti sono tautologie, che però ora creano problemi.

Il processo deve necessariamente essere giusto, ed è tale quando si conclude con una giusta condanna o con una giusta assoluzione. La giustezza è un criterio endoprocessuale e consiste nel rispetto delle regole: giudice terzo e imparziale, contraddittorio fra le parti, formazione delle prove in dibattimento, valutazione corretta delle prove stesse nel giudizio conclusivo.

Se l’assoluzione o la condanna non corrispondono alla verità reale, non per questo il processo diventa ingiusto. Potrà anche fare scandalo o suscitare contrarietà, ma resta giusto se le regole sono state rispettate. Contro eventuali errori (errare è umano e i giudici sono uomini) ci sono le impugnazioni: Appello e Cassazione. Anche questi ulteriori gradi di giudizio possono concludersi con una sentenza che non convince, e così il giudizio di Revocazione, estremo rimedio. Ma, ripeto, se le regole sono state rispettate il processo deve ritenersi giusto, perché non sempre la verità reale coincide con quella processuale. Non era necessario scomodare la Costituzione per affermare principi già contenuti nel Codice di procedura penale, nella dottrina e nella giurisprudenza. Inoltre, avendo correlato il giusto processo alla ragionevole durata, si è creata un’antinomia che crea grossi problemi.

Il processo è giusto, si afferma , quando ha una durata ragionevole. Cioè quanto? Non è possibile stabilirlo. Ogni processo ha i suoi tempi. Per il furto di una mela può bastare un giorno. Per la strage di Capaci ci sono voluti anni di indagini e mesi di dibattimento. Ma il punto è un altro: la durata ragionevole può sacrificare esigenze accusatorie o garanzie difensive?

Per tentare di risolvere il problema bisogna rispondere a un’altra domanda: in uno Stato di diritto quale funzione ha il processo, cioè l’attività investigativa del Pubblico Ministero e il dibattimento? La risposta non sembra dubbia: esso ha la funzione di difendere la società dal crimine. Questa è la funzione primaria, cui tutte le altre devono essere subordinate.

Se così stanno le cose, deve ritenersi che la norma contenuta nel 2° comma dell’art 111 Cost. sia formulata in termini che conferiscono alla speditezza del processo il valore di una garanzia oggettiva destinata ad operare non nell’interesse dell’imputato, ma a vantaggio del sistema penale che deve poter raggiungere senza ingiustificati ritardi l’accertamento della verità. Poiché dunque l’esigenza di celerità fa capo all’apparato della giustizia penale, la garanzia costituzionale della ragionevole durata imporrebbe di impedire abusi del processo da parte di imputati e difensori, così da evitare una durata irragionevole del processo e magari il maturarsi della prescrizione.

Qualche giurista (Ferrua) ha scritto che l’art. 111 comma 2° prescrive la "liquidazione di garanzie e controlli difensivi, se ritenuti ingiustificatamente pregiudizievoli per la tempestiva definizione del processo". Questa posizione sembra eccessiva, perché la celerità del processo non deve mai limitare il diritto di difesa. Il problema pratico da risolvere è di consentire all’imputato di difendersi come meglio crede nel processo ma non contro il processo.

L’antinomia comunque resta a causa del pasticcio compiuto nel riformare l’art. 111, e non sarà facile né al legislatore futuro né alla giurisprudenza risolvere tutti i problemi che nascono da quel pasticcio.