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Prostituzione a distanza

Anche il sesso via Internet può essere reato.

Con una sentenza pubblicata il 3 maggio 2006 la Cassazione ha ribadito la sua costante giurisprudenza secondo cui la prostituzione può essere anche “virtuale”.

Il concetto di prostituzione non è mai stato definito dalla legge, ma è stato costruito dalla giurisprudenza, secondo cui l’elemento essenziale non è costituito dal contatto fisico tra i soggetti, ma dal fatto che l’atto sessuale, anche a distanza, venga compiuto dietro pagamento di un prezzo e risulti diretto a soddisfare la libidine del cliente.

Nel caso di specie, una rete telematica rendeva possibile via web chat conversare con giovani donne, le quali, a richiesta dell’interlocutore, si esibivano in atti sessuali espliciti, dietro corrispettivo.

Come è cambiato il mondo! Almeno ai miei tempi nessuno avrebbe scambiato una donna vera per una donna virtuale... Ma è un fatto che la realtà è percepita sempre più evanescente e si va trasformando in virtuale. E’ vero solo ciò che appare in TV o in Internet ed è giusto che la giurisprudenza si adegui.

Oggi, ai fini delle incriminazioni previste dalla legge Merlin (del 1975) non occorre più il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, la congiunzione carnale è irrilevante. L’esibizione erotica diventa prostituzione per il tramite dell’interazione, se cioè il “cliente” è messo in condizione di richiedere e ottenere a pagamento il compimento di atti sessuali che soddisfino la sua libidine. L’interazione in diretta è l’unico elemento, dice la Cassazione, “che consente di distinguere tra prostituzione vera e propria, anche se virtuale e a distanza, e mera esibizione dei proprio corpo”.

La Cassazione porta ad esempio la cosiddetta “lap dance “, purché il cliente resti spettatore passivo; infatti se egli interagisce con la ballerina, scatta il reato di favoreggiamento o di sfruttamento.

La Cassazione ribadisce che la fattispecie diventa penalmente rilevante quando al fruitore è consentito interagire in tempo reale al fine di consumare atti sessuali virtuali.

Si potrebbe obbiettare che il termine prostituzione è privo di definizione legale, cioè non è espressamente tipizzato. Per me ciò non costituisce un problema: è sempre il giudice che deve interpretare la legge alla stregua dei tempi e del costume. Guai se non fosse così.

Secondo il giudice Natalini (che commenta la sentenza su “Diritto e Giustizia”, n° 23, pagg. 82-85), e io sono d’accordo, i giudici della Cassazione hanno reinterpretato le norme della legge Merlin individuandone la “ratio” profonda nella protezione della dignità e della libertà di autodeterminazione della donna nel compimento di atti sessuali, col perseguimento dei terzi che vogliano trarre un vantaggio economico da tali atti.

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