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Attenuanti da abolire

Il curioso, perverso meccanismo che - ad esempio - ha consentito a Berlusconi di essere prosciolto senza essere stato assolto.

La recente assoluzione dell’on. Silvio Berlusconi, che tanto clamore ha suscitato, ha fatto riaffiorare una questione da tempo dimenticata: se non sia il caso di abolire l’art. 62 bis del codice penale, che prevede le attenuanti generiche. Il problema è antico perché dall’epoca della Rivoluzione francese le attenuanti generiche sono entrate e uscite nei codici penali europei, in particolare in quello italiano e francese, più volte. Secondo il nostro sistema giuridico il giudice può fissare una pena stabilita per ciascun reato da un minimo ad un massimo, tenendo conto delle aggravanti e delle attenuanti specifiche e comuni. La loro valutazione può far superare il massimo o far scendere sotto il minimo.

L’esistenza delle aggravanti e delle attenuanti specifiche e comuni, è giustificata perché il codice fissa le condizioni di applicabilità cui il giudice deve attenersi. Per esempio, in tema di attenuanti comuni, l’art. 62 stabilisce che spettano all’imputato se questi ha agito per motivi di particolare valore morale o sociale; oppure se ha commesso il reato in stato d’ira provocato da un fatto ingiusto altrui, se ha risarcito il danno alla parte offesa, ecc.

L’art. 62 bis invece, che stabilisce le attenuanti generiche, non indica le condizioni di applicabilità ma lascia alla discrezione del giudice la loro concessione. Testualmente l’art. 62 bis dispone: "Il giudice può prendere in considerazione altre circostanze diverse (Quali? Non vengono specificate) qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena".

Nonostante tale vaghezza, accompagnata alla più totale discrezionalità, la concessione delle attenuanti generiche determina conseguenze importanti: la pena è diminuita fino a 1/3, e il termine di prescrizione viene dimezzato. Ciò ha dato luogo a sentenze contrastanti e a palesi ingiustizie, tanto che nella nostra ormai lunga storia giudiziaria si sono avuti accesi dibattiti sulla questione. Addirittura nel 1930, in occasione della entrata in vigore dell’attuale codice penale, si è arrivati alla eliminazione della norma, e nella relazione ministeriale si legge: "Ho abolito le circostanze generiche le quali, per la loro stessa generalità e indeterminatezza, avevano dato luogo a gravi inconvenienti nella pratica. Tale istituto era spesso ridotto a funzionare come mezzo per diminuire la pena ad arbitrio del giudice, senza possibile sindacato".

La norma fu ripristinata, credo per motivi di emergenza non sufficientemente ponderati, con l’art. 2 del dll. 14.9.1944 n° 288 che aggiunse appunto l’art. 62 bis al codice penale tuttora vigente. Credo che la dura critica contenuta nella relazione del 1930 sia ancora attuale, perché le attenuanti generiche sono rimaste del tutto indeterminate e la loro concessione è lasciata completamente alla discrezione, cioè all’arbitrio, del giudice. Anche se è prevalsa l’abitudine di concederle anche ai parricidi, gli imputati che ne beneficiano, fossero anche tutti, devono considerarsi da un punto di vista di stretto diritto dei "miracolati" o dei "graziati". Accade infatti che se un imputato è "simpatico" al giudice, questi, pur riconoscendo la sua colpevolezza perché le prove sono schiaccianti, in pratica però lo proscioglie concedendogli le attenuanti generiche che, dimezzando i termini, fanno scattare la prescrizione.

E’ quello che è accaduto all’on. Berlusconi che per aver corrotto la Guardia di Finanza era stato condannato per quattro distinti fatti alla pena di due anni e nove mesi di reclusione. In secondo grado la Corte di Appello di Milano ha assolto l’imputato da un episodio "perché le prove erano contraddittorie o insufficienti" (art. 530 comma 2°), e dagli altri tre per intervenuta prescrizione. Lo ha cioè ritenuto colpevole di corruzione (come in primo grado), ma con le attenuanti generiche ha dimezzato la prescrizione (che da 15 anni è scesa a 7 anni e mezzo): essendo trascorsi 8 anni dai fatti, l’azione penale non poteva essere proseguita e quindi l’on. Berlusconi è stato prosciolto (che non vuol dire assolto, ma solo non perseguito)

E’ giusto? Perché il tribunale aveva negato in primo grado le attenuanti generiche e la Corte di Appello le ha invece concesse? Qualunque possa essere la motivazione, che ancora non conosciamo, credo che resterà la assoluta arbitrarietà della decisione. In pratica è come se l’imputato avesse vinto un terno al lotto.

Ma la giustizia non dovrebbe aver nulla a che fare con la fortuna. Non sarebbe il caso di abolire le attenuanti generiche, contribuendo così davvero alla certezza del diritto, alla certezza delle pene (di cui tanto si parla) e alla trasparenza delle assoluzioni?

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