Riva: il TAR cala la mannaia
La sentenza del ricorso sull’area Cattoi respinge l’attivismo ambientalista.
Che la strada fosse in salita, il Comitato Salvaguardia Area Lago (SAL per gli amici) lo sapeva fin dall’inizio.
Ricorrere al Tar per chiedere l’annullamento della variante 13 - il discusso piano urbanistico del Comune di Riva nel quale si concede, tra altre cose, di costruire sulla famigerata area Cattoi - era una mossa importante, ma dall’esito non scontato.
Quel che non si aspettavano al Comitato, però, era che il Tar li trattasse a pesci in faccia dicendogli sostanzialmente: non avete diritto di chiedere niente perché non siete nessuno.
Per spiegarvi il motivo per cui a Riva da un bel po’ di gente si è sentita personalmente offesa dalla decisione (e dalle parole) dei giudici amministrativi dobbiamo entrare in una questione molto tecnica, quella della cosiddetta rappresentatività dei comitati.
Quando si va davanti al giudice amministrativo bisogna prima di tutto dimostrare di avere un interesse diretto, cosiddetto legittimo, a chiedere un giudizio sul provvedimento che si mette in discussione. Ma, mentre questo è facile da dimostrare se ricorrete contro l’esproprio di casa vostra, è assai più ballerino se siete un soggetto collettivo che chiede in nome della difesa dell’ambiente.
Perché il Tar spenda il proprio prezioso tempo con le vostre richieste devono esserci alcuni parametri che sono stati elaborati negli ultimi anni dalla giurisprudenza. Dovete avere uno statuto che metta in chiaro lo scopo (la tutela ambientale), dovete avere una stabilità organizzativa (un conto corrente, un indirizzo mail), deve esistere un legame con il territorio e dovete avere soprattutto un seguito adeguato.

Ed è su questo punto - perché gli altri non erano contestabili anche se il Tar ci prova in maniera un po’ ridicola sulla questione territoriale - che il Tar di Trento, nella sentenza emessa a dicembre scorso ha calato la mannaia. Sostenendo che il Comitato SAL è formato da sole sette persone (contando unicamente i soli soci fondatori del 2020) e quindi senza “rappresentatività”. Cosa importa se un’ottantina di persone hanno donato oltre 13mila euro per pagare la costosa causa, se nel gruppo ci sono anche cinque associazioni del territorio (e qui i numeri del Tar saltano, visto che le associazioni contano, in questo caso, per il numero dei loro associati) e perfino il WWF? Cosa importa poi se il Comitato è riuscito a raccogliere 2.855 firme di rivani a favore della destinazione a parco pubblico dell’area Cattoi? Numero di firme che il Tar considera “esiguo” in rapporto alla popolazione - sono 17.914 residenti, dicono i giudici, contando ovviamente anche i neonati. Se prendiamo il numero di aventi diritto al voto (14.744) però vediamo che alla fine quelle firme costituiscono il 20% dei residenti rivani. Qualunque partito politico darebbe l’anima per una percentuale di questo tipo. Di contorno poi ci sono le manifestazioni organizzate a cui hanno partecipato centinaia di persone.
L’avvocata Roberta De Pretis, che ha curato la causa per SAL, ci dice che “il Tar ha applicato la giurisprudenza del Consiglio di Stato in maniera rigorosa”. Tutto vero. Il Consiglio di Stato è davvero stitico nel riconoscere ai comitati il diritto di chiedere un giudizio amministrativo. Però, dicono in qualche sentenza illuminata gli stessi giudici amministrativi, “l’orientamento restrittivo elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria sembrerebbe dunque rispondere all’esigenza non tanto di garantire il rispetto dei richiamati principi della giurisdizione soggettiva quanto piuttosto di introdurre – seppure indirettamente – ulteriori forme di deflazione del contenzioso che, tuttavia, devono non solo formare esclusivo appannaggio dell’azione del legislatore ordinario ma anche considerarsi giocoforza recessive, per livello e grado di importanza, rispetto a più elevati valori di rango costituzionale come la salute, il paesaggio e l’ambiente”.
Chiaro no? Non si ammettono i comitati perché altrimenti ci sommergerebbero di cause. E chissenefrega se una serie di norme (a partire dall’art. 118 della Costituzione) dicono che i cittadini, da soli o in associazione, sono soggetti titolati ad agire per attività di interesse generale.
Ci sarebbero alcune altre cosette da dire sulla sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di SAL - compresa la sensazione che i giudici abbiano fatto un bel po’ di copia/incolla con quel che hanno sostenuto sia l’avvocatura provinciale che i legali di Hager e Signoretti, ovviamente contrari alla discussione del ricorso - ma forse vale la pena qui mettere a fuoco il massaggio finale: se in Trentino ci sarà in futuro qualche altro comitato che si propone di andare davanti ai giudici amministrativi per difendere l’ambiente, sappia fin da ora che in via Calepina hanno chiuso le porte e buttato la chiave.