Il caso Sgarbi/Marini e l’autonomia
Il 17 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’Appello di Ancona sul caso che mi vede contrapposto al deputato Vittorio Sgarbi, a seguito della sua richiesta di 25.800 euro di risarcimento danni nei miei confronti. Richiesta che, nell’aprile del 2021, il Tribunale di Macerata ha respinto accogliendo invece la mia domanda riconvenzionale.

In termini semplici, nell’udienza fissata il 10 giugno prossimo la Corte costituzionale dovrà stabilire se la Camera, con la deliberazione dell’8 maggio 2024, abbia esercitato correttamente il proprio potere quando ha deciso di considerare “insindacabili”, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, le dichiarazioni con cui Sgarbi nella primavera del 2019 aveva reagito con una serie di insulti pubblici alle critiche che avevo espresso sulla sua nomina alla presidenza del Mart. Nei giorni scorsi l’assemblea di Montecitorio ha ritenuto necessario costituirsi formalmente davanti alla Corte costituzionale per sostenere la correttezza della propria deliberazione e difendere la portata delle prerogative parlamentari. Questa decisione ha inevitabilmente riportato alla memoria un passaggio precedente della stessa vicenda.
Quando nel marzo del 2025 la Corte d’Appello di Ancona ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzione con la Camera dei Deputati, avevo chiesto al Consiglio provinciale di Trento di valutare la possibilità di intervenire nel giudizio costituzionale con una memoria amicus curiae. Si tratta di una facoltà prevista dalle norme che regolano i procedimenti davanti alla Consulta e che consente a istituzioni o soggetti portatori di interessi collettivi di offrire ai giudici costituzionali una propria opinione su una controversia che vede il coinvolgimento diretto e indiretto di diverse istituzioni.
Non chiedevo al Consiglio di prendere posizione contro la Camera o contro la magistratura. Chiedevo semplicemente che l’assemblea trentina cogliesse l’occasione per ricordare un principio: quando un consigliere viene attaccato mentre esercita le proprie funzioni di controllo, è in gioco anche la dignità dell’istituzione di cui fa parte.
Il Consiglio provinciale ha scelto di non intervenire. È una decisione legittima, ma politicamente significativa. Mentre il Parlamento ritiene naturale mobilitarsi per difendere le proprie prerogative, l’assemblea legislativa dell’autonomia trentina preferisce restare ai margini.
E questo accade anche nei casi in cui le responsabilità dei propri membri sono evidenti. Senza scomodare vicende come quella di “Ruby nipote di Mubarak” o il caso di Nicola Cosentino – per il quale la Camera negò l’arresto e che è stato poi condannato in via definitiva a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa – basta osservare ciò che accade normalmente: solo in questa legislatura Camera e Senato hanno deliberato l’insindacabilità delle opinioni dei propri membri in 33 casi, consentendo invece il processo per diffamazione in sole 4 occasioni.
In Trentino, invece, ha prevalso un atteggiamento pilatesco. Anche di fronte a una vicenda che nasce da un attacco ingiurioso – amplificato dalla stampa – rivolto a un consigliere nell’esercizio del mandato.
A termini ormai scaduti per la presentazione di una memoria, la questione non riguarda più una possibile iniziativa istituzionale. Rimane però una riflessione generale sullo stato dell’autonomia, sulla capacità delle istituzioni trentine di difendere se stesse e sul silenzio di chi invece dovrebbe evidenziare gli elementi più paradossali della vicenda. È singolare, ad esempio, che solo un organo di stampa nazionale – Il Fatto Quotidiano – abbia seguito la vicenda in questi anni.
Chi ha svolto attività legislativa e di controllo politico sa bene che, sulla carta, i poteri del consigliere sono ampi: interrogazioni, atti ispettivi, mozioni, valutazioni critiche su nomine e scelte amministrative. Sono strumenti essenziali per garantire la trasparenza e la responsabilità dell’azione pubblica.

In pratica, però, esiste spesso un limite non scritto. Quando l’attività di controllo tocca interessi forti o figure influenti, entrano in gioco poteri esterni – politici, economici, mediatici – che possono esercitare pressioni, delegittimare, ostracizzare o persino trascinare sul terreno giudiziario chi esercita il proprio mandato con troppa indipendenza.
Proprio per questo le istituzioni rappresentative dovrebbero difendere le proprie prerogative. Non per proteggere una persona o una parte politica, ma per tutelare la libertà dell’organo nel suo complesso. Quando invece l’istituzione sceglie di non intervenire, il messaggio implicito è un altro: ciascuno è lasciato solo. E chi esercita il proprio mandato sa che, se entra in conflitto con interessi forti o con figure politicamente influenti, difficilmente potrà contare su una difesa istituzionale.
È una dinamica che finisce per indebolire la qualità della democrazia. Il rischio non è solo quello di colpire un singolo consigliere, ma di indurre tutti gli altri a muoversi con maggiore cautela, limitando di fatto l’esercizio pieno delle funzioni di controllo e di indirizzo politico e riducendo il ruolo dei rappresentanti eletti a una mera attività di facciata.
Per questo la vicenda non riguarda solo un conflitto giuridico tra Parlamento e magistratura, ma qualcosa di più profondo: la capacità delle istituzioni dell’autonomia di difendere la propria dignità e la propria funzione. Non bastano dichiarazioni di solidarietà, come peraltro fece il presidente del Consiglio provinciale nel 2019. Servono azioni istituzionali concrete.
E su questo punto, purtroppo, la risposta non è stata all’altezza delle ambizioni con cui spesso si parla di autonomia. Il servilismo e le scelte di convenienza politica hanno prevalso sulla necessità di preservare l’integrità delle istituzioni e dei loro membri, rendendoli subalterni all’arroganza del potere statale e subordinando la Provincia di Trento allo Stato, anziché affermarne il ruolo tra gli attori costitutivi dell’ordinamento repubblicano.