Menù
Home
QT
Questotrentino
Mensile di informazione e approfondimento
Utente
Cerca
QT n. 7, luglio 2021 Cover story

In che mani stiamo mettendo NOT e sanità trentina?

L’affidabilità della Guerrato spa: tra contratti rescissi e cantieri sequestrati, per non dire dei suoi finanziatori

Quando si deve affidare ad un’impresa la costruzione di una grande opera pubblica, il codice degli appalti prevede che l’ente pubblico faccia verifiche preventive su tutti i soggetti che partecipano alla gara. In particolare l’art. 38 prevede una lunga lista di cause di esclusione all’origine che vanno dall’evasione fiscale accertata, alla negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori, al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, alla condanna dei dirigenti per reati che “incidono sulla moralità professionale” e così via.

Leggendo i verbali dei lavori della Commissione di gara del Not troviamo che l’impresa Guerrato bordeggia pericolosamente due di queste cause.

La prima riguarda la questione sicurezza. Il verbale della prima seduta di gara, del 9 aprile 2019, non riporta fatti ma chiarisce che “la dichiarazione riferita alla situazione di cui alla lettera e) dell’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 non risulta iscritta, come da verifica effettuata d’ufficio, nel casellario di ANAC; non sussistono pertanto i presupposti né elementi da cui si possano desumere indizi di gravità per ritenere sussistente la causa di esclusione di cui alla lettera e) del citato articolo 38”.

Traducendo dall’appaltese (una lingua decisamente ostica) intuiamo che Guerrato ha avuto un qualche tipo di problema in questo campo, ma non essendo questo stato riportato nel casellario dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione - che è una specie di casellario giudiziale per le attività economiche - non costituisce un ostacolo per l’ammissione di Guerrato alla gara.

La seconda riguarda due episodi in cui un’amministrazione pubblica ha rescisso un contratto che aveva concluso con la Guerrato: “Le dichiarazioni riferite a due situazioni di cui alla lettera f) dell’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 (una delle quali annotata nel casellario ANAC come da verifica effettuata d’ufficio) riguardano due intervenute risoluzioni contrattuali con distinte Amministrazioni aggiudicatrici ed entrambe contestate dall’impresa, l’una giudizialmente e l’altra tramite deferimento ad arbitri, tuttora pendenti; tenuto conto che, in entrambi i casi, i giudizi riguardano l’accertamento di reciproche contestazioni (in un caso il giudice ha disposto la risoluzione per mutuo dissenso) e che gli stessi non sono ancora stati definiti, non si ritiene vi siano – allo stato e sulla base della documentazione presentata – presupposti per ritenere sussistente la causa di esclusione di cui alla lettera f) del citato articolo 38”.

Girovagando in rete crediamo di aver individuato almeno uno di questi due casi: si tratta della costruzione dell’ospedale di Arzignano-Montecchio, in provincia di Vicenza.

La costruzione era stata affidata alla Guerrato alla fine del 2015, ma nel luglio 2017 l’Azienda sanitaria di Vicenza aveva mandato una lettera di contestazione all’impresa nella quale si parlava di inadeguatezze economiche, tecniche e organizzative dei lavori. Tanto gravi da spingere l’Azienda sanitaria vicentina a rescindere il contratto e affidare il proseguimento dei lavori alla seconda classificata in gara. Su questa vicenda è ancora in corso una causa al tribunale di Venezia.

Non sappiamo quale sia il secondo episodio, ma - sempre grazie alla rete - abbiamo trovato che Guerrato ha avuto, a fine 2020, problemi con un cantiere a Vibo Valentia.

Anche in questo caso si parla di un ospedale in costruzione. Lì la locale Procura della Repubblica ha disposto il sequestro di parte del cantiere e messo sotto inchiesta un dirigente dell’impresa, Pier Renzo Olivato, per disastro ambientale colposo, il tutto relativo ai lavori di consolidamento idrogeologico del sito di costruzione che sarebbero stati fatti così male da aggravare la situazione che dovevano invece risolvere. Questo episodio è comunque posteriore al momento in cui sono state fatte le verifiche dalla nostra Commissione.

Tutto quanto fatto dalla Commissione è formalmente legale, ovviamente. Ma è opportuno? Qualcuno, in tutto questo percorso, si è posto il problema dell’affidabilità sostanziale di questa società?

Le anomalie finanziarie

E poi c’è il lato finanziario, di cui abbiamo parlato già nel numero di maggio. Tra le condizioni poste dalla Provincia - condizioni prescritte dalla legge, va da sé - al futuro costruttore del NOT c’è un piano economico e finanziario adeguato alla dimensione dell’opera.

Il Tar, in primo grado, aveva detto che no, il piano non è adeguato. Il Consiglio di Stato lo ha smentito. Ora si dovrà attendere il giudizio di Cassazione.

Ma anche in questo caso, al di là della battaglia legale, ci sono aspetti che suscitano forti perplessità. In primis per la dimensione minuscola del soggetto finanziario, Auriga Asset Management, che Guerrato propone come partner finanziatore dell’opera. Auriga è una finanziaria di diritto maltese con tre dipendenti e un bilancio 2020 dove ci sono “acquisizioni di investimenti” per 665.000 euro. Questa società dovrebbe raccogliere poco meno di 150 milioni di euro per il NOT.

In secondo luogo il proprietario della società, Rosario Fiorentino, è anche al centro di una ragnatela di altre piccole finanziarie maltesi segnate da incroci societari e da un balletto di persone - più o meno sempre le stesse - che si avvicendano nei vari ruoli dirigenziali delle società. Alcune con bilanci anche molto più piccoli di Auriga e altre palesemente non operative.

Per cercare di capire che cosa realmente abbiamo davanti, abbiamo chiesto il parere di uno dei massimi esperti italiani di riciclaggio, il commercialista milanese Gian Gaetano Bellavia (volto noto per il suo ruolo di consulente fisso della trasmissione televisiva Report). Bellavia insiste sul fatto che non si può dire niente di certo sulla situazione specifica dell’Auriga Asset Management, ma che certamente siamo di fronte ad una situazione opaca. Aggiunge però che “chi sceglie giurisdizioni di questo tipo (Malta, n.d.r.) lo fa perché gli serve non far vedere qual’è la provenienza del denaro”. Le definisce “operazioni col burka”. E ci indirizza ad un documento della Banca d’Italia, le linee guida che le pubbliche amministrazioni dovrebbero seguire nel valutare gli aspetti economici di un contratto d’appalto.

La Banca individua criteri e indicatori di anomalia.

Da pagina 7 di questo documento citiamo due criteri che devono far scattare l’attenzione rispetto al soggetto che finanzia l’appalto: “Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company”.

Trust a fiduciarie che troviamo nella rete di società che fa capo a Rosario Fiorentino. Un altro criterio recita: “Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell’assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo dell’impresa”.

Poi tra gli indicatori di anomali relativi allo specifico settore degli appalti e contratti pubblici troviamo il caso di “apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa”.

Quindi dobbiamo per forza ripetere la domanda che abbiamo già posto a maggio scorso: in base a quali motivazioni la Commissione di gara e il responsabile del procedimento, l’ingegner Raffaele De Col, hanno deciso che il piano economico-finanziario proposto da Guerrato spa era corretto e adeguato? In che mani ci stanno mettendo?