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QT n. 3, marzo 2026 Servizi

SI’. La riforma è indispensabile per un giusto processo

Andrea de Bertolini

Il 22 ed il 23 marzo il Referendum confermativo della riforma costituzionale per la Separazione delle carriere nella Magistratura. Un momento importante di democrazia diretta che chiama ad un’assunzione di responsabilità individuale: comprendere in primo luogo i contenuti tecnico-giuridici di questa riforma e gli effetti che ne discendono. Sul cittadino e sull’Ordinamento.

Esonda, tuttavia, una manifesta complessità. Perché, oltre al contenuto tecnico referendario di per sé già ostico, su questa modifica costituzionale è precipitato ben altro. L’appuntamento di marzo è ormai degenerato a voto politico. Violando l’essenza stessa dello strumento referendario e, ritengo, anche del rispetto che il cittadino merita. Peggio, costruendo un momento socialmente divisivo fra buoni e cattivi, cruciale per le sorti della nostra democrazia. Tra chi è amico o nemico della Magistratura. Tra chi è pro o contro il Governo. Ed in questo, larga parte della politica e della magistratura hanno a mio avviso gravi responsabilità a prescindere dall’esito del voto. Quell’insopportabile conflitto fra e nelle funzioni dello Stato, mai ricomposto da decenni nell’alveo di un fisiologico rispettoso rapporto istituzionale dentro la politica e fra politica e magistratura, oggi è acceduto a toni e linguaggi insopportabili. Depositando in questo Paese, nelle istituzioni repubblicane, negli organi costituzionali, ulteriori germi patogeni che concorreranno a corrodere l’affidabilità democratica complessiva del nostro Ordinamento. Polarizzando sempre più il dibattito politico. Lasciando la comunità in una desolante condizione di sempre più acuta spaesatezza e mancanza di fiducia che rischiano di favorire l'astensionismo.

Per questo motivo, a mio avviso, è urgente riportare il confronto nel merito. Abbassando i toni. Nel rispetto di chi la pensa diversamente, dando conto seppur in sintesi delle mie radicate convinzioni a sostegno del Sì.

Da un lato, la separazione delle carriere. Da oltre trent’anni rivendicazione culturale, politica, giuridica di parte consistente della società civile anche e soprattutto di centrosinistra. Nel solco dell’inviolabilità di libertà e dignità, del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza, dell’onere probatorio gravante sull’accusa, della funzione rieducativa della pena, dell’eguaglianza delle persone ancorché imputate o indagate, dell’obbligatorietà dell’azione penale, delle garanzie processuali. Per un giusto processo che pretenda, sin dall’architettura costituzionale, un Giudicante formalmente terzo, equidistante da Pubblico Ministero e Difesa. Risolvendo quel conflitto fra norme costituzionali generatosi nel 1999 con l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione. Perché la terzietà del Giudicante nel processo non è compatibile con l’unificazione delle carriere. Così, definitivamente superando un processo anche solo in controluce potenzialmente inquisitorio. Il processo penale ha costi morali inimmaginabili a chi non lo ha vissuto. Non si tratta di pretendere identità fra Pubblico Ministero e Difensore, l’equidistanza dal Giudicante è concettualmente e strutturalmente altro. La riforma in termini fisiologici è quel che il legislatore del 1988 ha voluto: un processo penale accusatorio.

Da altro lato, nuovo Consiglio Superiore della Magistratura e Alta Corte disciplinare.

Un primo dato: l’Ordine della Magistratura rimane costituzionalmente immutato; perciò indiviso. Così, autonomia e indipendenza permangono rispetto alle altre funzioni statuali. Ma per rendere effettiva la terzietà del Giudice, il CSM è diviso in due. Magistratura giudicante da un lato; Magistratura inquirente dall’altro. Per entrambi i CSM a presiederli rimane garante il Capo dello Stato. Le proporzioni di componenti laici e togati non cambiano rispetto al passato. Quanto al sorteggio, per quanto possa sconcertare, esso si pone, nel contesto delle funzioni amministrative, non politiche, di cui il CSM è titolare, come unico possibile modello per disarticolare il patologico fenomeno dell’oggettiva deriva delle correnti interne alla Magistratura. Quell’arbitraria autoinvestitura che, intossicando nelle fasi più acute le fisiologiche relazioni fra funzioni dello Stato, ha finanche palesato un’indebita volontà di supplenza politica. Un fenomeno che nella cronicizzata ipertrofia ha minato dall’interno il CSM e così la stessa autonomia e indipendenza dei magistrati.

Infine, l’Alta Corte disciplinare. Per favorire in modo definitivo trasparenza rispetto alla responsabilità disciplinare dei magistrati. Un organo con 3/15 dei componenti di nomina politica (i 3 di nomina del Capo dello Stato non possono esser ritenuti tali). Garanzia ulteriore per cittadino e magistrati stessi che non giustifica le preoccupazioni di chi la vorrebbe leggere come strumento di asservimento della Magistratura alla politica.

In questi contenuti la riforma per nulla altera le prerogative di autonomia e indipendenza. Non crea un P.M. privato né superpoliziotto. Men che meno introduce un esecutivo onnivoro che lo guidi. Magistrati giudicanti e requirenti erano, sono e saranno nel medesimo Ordine.

Un’ultima considerazione. La ferma censura al metodo con cui la maggioranza ha introdotto questa riforma. Un percorso parlamentare senza il minimo confronto. Una responsabilità enorme del Governo. Ebbene, ove il risultato fosse a favore del Sì, rimarrà la ferma esigenza di pretendere dialettica politica sulla legge ordinaria attuativa per escludere ogni possibile deriva democratica rispetto alle preoccupazioni che validamente da molti sostenitori del No sono state sollevate. Tuttavia, a mio avviso, tale evidenza non inficia un voto referendario che nel merito della riforma rimane, per quanto mi riguarda, favorevole.

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