L'agrivoltaico è contro il paesaggio
L’accoglimento da parte del TAR del ricorso avanzato dall’Azienda Agricola Poda di Flavon contro il diniego dell’autorizzazione al progetto di un impianto agrivoltaico di 6,60 ettari previsto sopra un appezzamento coltivato a meleti a Caldonazzo, nelle immediate vicinanze del paese, è occasione per un nuovo intervento di Italia Nostra Trento che già, a più riprese, aveva cercato di inquadrare il tema del rapporto tra parchi fotovoltaici a terra o impianti agrivoltaici e territorio, con un'ottica un po’ più ampia rispetto a quella proposta dall’Azienda richiedente e dai suoi avvocati.
Innanzitutto c’è da ricordare che il progetto si colloca in gran parte in ”area agricola di pregio” e prevede l’installazione di 5.028 pannelli montati su strutture metalliche mobili e orientabili, installate su piloni di 4 metri di altezza per sopravanzare le chiome degli alberi di melo esistenti. Nell’autunno 2025 è stato bocciato con pareri negativi espressi all’unanimità da vari enti preposti all’istruttoria dell’iter autorizzativo, tra cui l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (A.P.R.I.E.), la Sottocommissione CUP per il Paesaggio (che svolge funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio e di interventi edilizi in aree agricole), il Comune di Caldonazzo e il Consorzio Centrale di Caldonazzo.
La motivazione principale dei vari dinieghi risiede nel contrasto rilevato con gli articoli 37 e 38 del PUP che nelle “aree agricole di pregio” ammettono solo interventi finalizzati alla produzione di energia connessa alla normale coltivazione del fondo, mentre il progetto prevede un intervento per la produzione di energia in forma più massiccia.
La recente determinazione del TAR ha accolto il ricorso dell’Azienda Poda ritenendo che anche nel caso in questione - pur non trattandosi di produzione di energia rinnovabile connessa alla normale coltivazione del fondo “debba prevalere l’assunto delle normative comunitarie per la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile”. Il progetto “può quindi essere rivalutato con istruttorie approfondite nel merito che potrebbero anche arrivare ad una motivazione adeguata per la sua autorizzazione”.
Per il TAR, quindi, il fatto che un’area agricola di pregio sia definita dalla normativa provinciale “non idonea” all’installazione dei pannelli fotovoltaici non esclude automaticamente tale evenienza, al fine di “bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti”. In tutto ciò c’è un grande vulnus, un vuoto, una clamorosa assenza all’interno delle argomentazioni vagliate nei verbali di diniego, dove mai è stato preso in considerazione in modo sufficientemente argomentato il tema della tutela del paesaggio. E sì che a tale disciplina la giurisdizione italiana ha dedicato fior fiore di studi e di norme fin dal 1922 con la promulgazione della cosiddetta legge Croce sul regime di tutela per le bellezze naturali e per gli immobili di particolare interesse storico, poi con la legge 1497/1939 sulla tutela dell’ambiente, delle bellezze naturali e panoramiche, poi con la Costituzione, dove la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione entrano tra i principi fondamentali dello Stato, con la successiva Legge Galasso del 1985 e con le norme provinciali che demandano al PUP il ruolo di un corretto governo del territorio, per finire con il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 e con la Legge provinciale per il governo del territorio del 2015.
Il paesaggio è un bene collettivo, una ricchezza che appartiene a tutti i cittadini. Non può essere messo in secondo piano rispetto a qualsiasi altra esigenza gestionale. Il paesaggio è una delle principali risorse, innanzitutto sostanziali e culturali ma anche economiche, dei nostri territori. Sorprende che figure professionali esperte in giurisprudenza siano pronte a snocciolare elenchi di “norme di settore” per sostenere la compatibilità dell’intervento proposto con la destinazione dell’area e dimentichino l’articolo 9 della Costituzione Italiana - che riconosce il valore del paesaggio, dichiarando la necessità della sua conservazione e tutela e la sua preminenza rispetto a qualsiasi altro aspetto, nell’interesse di tutti i cittadini e dell’intera società. E sorprende ancor di più che Commissioni per la Tutela del paesaggio non focalizzino l’attenzione sulle questioni specifiche relative alla sua salvaguardia, non analizzino le specificità del territorio interessato, non argomentino nel dettaglio il grave danno paesaggistico che sarebbe prodotto da una distesa enorme di pannelli neri rilucenti e dalle relative strutture metalliche di sostegno, che li porterebbero ad un’altezza d’installazione di 4 metri da terra, con un ingombro totale di almeno 6 metri d’altezza.
In conclusione, è urgentissima una presa di posizione istituzionale sul fenomeno dell’agrivoltaico e del fotovoltaico a terra, perché le dimensioni degli interventi richiesti si vanno espandendo in modo incontrollabile, a causa del passaggio di scala di tali iniziative, che non mirano più alla produzione di energia per le singole attività agricole o aziendali, ma che vengono gestite da multinazionali alla ricerca di fortissimi interessi economici che non avranno ricadute sul territorio, se non la sua aggressione e depauperamento. Il TAR ha argomentato il suo accoglimento con risposte alle motivazioni di diniego addotte nell’iter autorizzativo, dove è clamorosa la mancanza di attenzione alle norme sulla tutela del paesaggio.
Chiediamo a chi di dovere di superare questa falla e sollecitiamo in particolare la Sottocommissione alla Commissione Provinciale per l'Urbanistica ad affrontare nello specifico il tema paesaggistico, con tutti gli strumenti che le norme provinciali e nazionali ben definiscono.
Sosteniamo tale sollecitazione con una panoramica sul fenomeno che sta interessando tutto il territorio nazionale, dove però diversi Enti si sono già mobilitati contro l’inaccettabile invasione dell’agrivoltaico nel paesaggio italiano, che in ogni regione è unico, conforma l’identità territoriale dei cittadini e costituisce un’immensa ricchezza.