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Intercettazioni e privacy

1. Come evitare le gogne mediatiche. 2. La giusta punizione di un intruso.

Sembra la quadratura del cerchio, ma non lo è. Ricordo di avere scritto qualche tempo fa su questa rivista che per le intercettazioni e la tutela della privacy le leggi ci sono e basta applicarle. Il problema è di evitare la pubblicazione di notizie che devono rimanere segrete e di impedire sia la gogna mediatica di indagati sia di terzi assolutamente estranei alle indagini.

Ora trovo la conferma in un articolo del magistrato Sergio Beltrani, apparso su "Diritto e Giustizia" (1° luglio 2006, n° 26) che condivido pienamente, salvo alcune osservazioni. L’art. 114, comma 2 del Codice di procedura penale stabilisce che "è vietata la pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare". Il divieto è ribadito dall’ art. 329. Ne consegue, osserva il magistrato Beltrani, che il divieto di pubblicare, dopo la emissione di ordinanze cautelari, verbali che riportano le conversazioni intercettate, esiste già.

Domanda: cosa accade (o dovrebbe) nel caso che il divieto venga violato? La normativa vigente prevede due diversi piani di sanzioni: uno disciplinare (vedi art. 115 C.p.p.) e l’altro penale.

L’art. 326 C.p. riguarda i pubblici ufficiali e le persone incaricate di un pubblico servizio e prevede varie fattispecie con pene che vanno dai due ai sei anni di reclusione. L’art. 684 C.p. riguarda principalmente i giornalisti della stampa e della Tv: chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti e documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a 30 giorni o con l’ammenda da 51 a 258 euro. Si tratta di una contravvenzione, insufficiente a impedire gli abusi. Bisognerebbe forse trasformarla in un delitto, ma si rischierebbe di imporre un bavaglio ai giornalisti, causando problemi di costituzionalità per conflitto con l’art. 21 della Costituzione. Il dott. Beltrani suggerisce che sarebbe più opportuno ricorrere a sanzioni amministrative (divieto temporaneo di pubblicazione del giornale o del telegiornale) non suscettibili di sospensione condizionale, certamente più temute perché andrebbero a colpire gli interessi economici dell’impresa editoriale o mediatica.

Tutto naturalmente può essere perfezionato, ma due principi devono restare fermi: l. le intercettazioni sono uno strumento insostituibile per le indagini; 2. deve cessare la impunita gogna mediatica degli indagati e dei terzi estranei. Una cosa è la libertà di informazione, altra cosa è spruzzare fango e veleni su persone indiziate e non ancora rinviate a giudizio, o peggio su terzi incolpevoli

Nelle democrazie occidentali la tutela della privacy sta diventando un bisogno primario a causa dello sviluppo delle tecnologie che, senza bisogno di introduzioni fisiche abusive nei luoghi protetti (domicilio, luogo di privata dimora, studio professionale, luoghi di lavoro, ecc.) permettono di riprodurre e trasmettere a terzi le immagini, le parole e anche gli atti intimi delle persone spiate. L’art. 615 bis dei Codice penale lo vieta.

Il GIP del Tribunale di Trento aveva arrestato una persona che con una lunga e fastidiosa persecuzione aveva violato più volte la privacy di una donna mediante mezzi tecnici, strumenti di ripresa visiva e sonora, che l’avevano colta a sua insaputa e contro la sua volontà ( dopo essersene casualmente accorta). L’imputato ha ricorso contro la misura cautelare, ma la Cassazione gli ha dato torto motivando che "è da escludere che l’articolo 615 bis del Codice penale postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614, perché una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario l’illecito addebitato all’indagato punisce le intrusione nel domicilio altrui mediante insidiosi strumenti tecnici visivi o sonori all’insaputa e contro la volontà di chi ha lo ius escludendi". Bene quindi ha fatto il GIP di Trento a disporre l’arresto dell’indagato, unico modo per far cessare la irrefrenabile attività vessatoria e la perdurante violazione della privacy in danno della vittima.

Mi pare una sentenza corretta, da condividere e da segnalare all’opinione pubblica.