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QT n. 6, giugno 2026 Servizi

Per il Tribunale di Trento la mafia è una sciocchezzuola

Duri con i mafiosi dalle mani sporche, indulgentissimi con i colletti bianchi: il poco encomiabile caso del generale Dario Buffa.

Chi è Dario Buffa, e perché si parla così poco di lui? Accidenti, Buffa, pesantemente coinvolto nelle vicende della locale ‘ndranghetista, non è un personaggio qualsiasi, ma un generale, a capo del Comando Militare Esercito “Trentino-Alto Adige”, insignito da Ugo Rossi dell’Aquila di San Venceslao (ma di queste solenni onorificenze dovremmo iniziare a dubitare, visto che anche l’altro mammasantissima del gruppo Perfido, Giulio Carini, era stato insignito addirittura dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica).

Il generale Dario Buffa

E nonostante tutto questo, di lui – come del compare Carini – si è persa traccia. Tutti muti, niente conferenze stampa (“Abbiamo individuato un pericolo insidioso per la nostra società” dicevano una volta), niente articoli sui giornali, è calato il silenzio.

Rompiamo noi questa cappa nebbiosa (peraltro in ritardo, la sentenza è del luglio 2024, ed è da poco che ne siamo in possesso). Dunque il generale è stato condannato a una “pena finale di 8 mesi di reclusione. Pena sospesa”. Insomma, condannato a niente.

Diciamo subito che la sentenza non ci convince, pur essendo ormai definitiva (ma ciò non significa non la si possa sottoporre al vaglio critico).

Dario Buffa era il primo degli imputati del secondo troncone del processo “Perfido”, in teoria quello forse più importante, in quanto riguarda i “colletti bianchi”, ossia i politici e i militari (oltre al generale, quattro carabinieri) accusati di aver fiancheggiato la locale ‘ndranghetista insediata nella zona del porfido a cavallo tra la val di Cembra e il pinetano.

Il difensore di Buffa chiedeva il patteggiamento, e così la sua posizione veniva stralciata e si arrivava a un’udienza in data 16 luglio 2024 di fronte al giudice Marco Tamburrino.

L’imputato era accusato di due reati. Il primo è favoreggiamento (art. 378 cp) per “aver aiutato Domenico Morello (ora condannato in via definitiva per associazione mafiosa, ndr) ad eludere le investigazioni interessandosi presso gli uffici giudiziari di Trento e presso un assistente della Polizia di Stato di scorta al PM Ognibene per carpire utili informazioni in merito al reato di cui all’art. 416 bis” (associazione a delinquere di stampo mafioso).

Il secondo reato è sostituzione di persona (art. 494 cp), in quanto in più occasioni millantava di appartenere ai servizi segreti dell’AISE al fine di ottenere vantaggi per sé e per Morello. Arrivava al punto di raccontare la panzana perfino all’allora maggiore dei ROS che lo interrogava proprio nell’ambito delle indagini su “Perfido”.

In sede di patteggiamento veniva ritenuto più grave il reato di favoreggiamento rispetto a quello di sostituzione di persona, e quindi il meno grave veniva assorbito in un piccolo aumento di pena. Questo in base all’art. 81 cp sulla continuazione, che si occupa di “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni”. In questo caso il reo “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo”. Pertanto a Buffa andava comminata, per il favoreggiamento (art. 378), una pena base di 10 mesi, aumentata a 12 mesi, per la continuazione (aver anche millantato l’appartenenza ai servizi segreti).

Ma qui il giudice sembra dimenticare il secondo comma dell’art. 378, che così recita “Quando il delitto commesso (quello per il quale si aiuta il reo ad eludere le investigazioni, ndr) è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni”. Cioè chi aiuta un indagato per mafia a gabbare gli inquirenti, va punito con almeno due anni di carcere. Quindi 24 mesi, non dieci.

I quali 24 mesi, con la continuazione (Buffa che, per favorire Morello, ha commesso pure la sostituzione di persona) dovrebbero passare - con lo stesso aumento di un quinto, da 10 a 12 mesi previsti nel patteggiamento ed avallati da Tamburrino – da 24 a 28,8 mesi.

Poi c’è la riduzione di un terzo dovuta al rito scelto, cioè il patteggiamento. Totale: 19 mesi. Che sono meno di due anni, per cui può ancora scattare la sospensione condizionale della pena.

Dicevamo che la sentenza proprio non ci convince. Innanzitutto perché, come pensiamo di aver dimostrato, si destreggia in maniera molto opinabile tra le norme del codice, approdando a una pena irrisoria, 8 mesi, solo grazie alla dimenticanza dell’aggravante del 416 bis espressamente citata negli articoli che si applicano.

Oltre a questo ci sono nella sentenza momenti decisionali non determinati dagli automatismi del codice, ma affidati alla valutazione del giudice. Ci riferiamo al passaggio in cui il giudice deve sommare al reato di aiuto a un mafioso per fargli eludere le investigazioni, quello di fornire alle istituzioni e agli investigatori proprie false qualifiche (agente segreto), sempre per poter supportare il detto mafioso. Il codice affida al giudice la valutazione della gravità di questa somma di reati. Recita infatti, ripetiamolo, che sta al giudice comminare “la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo”.

In quell’aumentata sino al triplo sta la discrezionalità affidata al giudice: quanto è questo aumento? La metà, un terzo, il doppio, due volte e mezzo, il triplo? Lo decide il giudice. E difatti il nostro Tamburrino spiega la sua scelta in base all’art. 133 cp che specifica come “nell'esercizio del potere discrezionale ... il giudice deve tener conto della gravità del reato” desunta da tutta una ampia serie di situazioni, personali e sociali, che possono rendere il reato più o meno grave.

E qui sta il punto. Noi abbiamo un generale (di cui tra le altre cose, ricordiamo la partecipazione a una chat denominata “pallavolo”, che collegava almeno 50 personaggi altolocati, tra i quali magistrati, politici, imprenditori che si comunicavano gli esiti di procedimenti giudiziari in termini molto discutibili, tanto da essere censurati addirittura dal Consiglio Superiore della Magistratura); un generale, dicevamo, che letteralmente si mette a disposizione di un mafioso, si precipita ad incontrarlo quando questi gli dice che deve parlargli di cose “che non può dirgli per telefono”, si dichiara pronto a fornire le informazioni richieste rivolgendosi a chi di dovere, il Presidente del Tribunale verso cui rivolge espressioni irridenti (poi brigherà utilizzando altri canali, come abbiamo riportato sopra).

Per impressionare gli investigatori millanta altresì l’appartenenza ai servizi segreti. Riesce ancora, grazie al suo grado, a brigare in Questura per far avere allo ‘ndranghetista, che ha già “sulle spalle il reato di associazione” (mafiosa), un porto d’armi cui non aveva assolutamente diritto, e che utilizzerà per spadroneggiare nel territorio arrivando a scaricare un intero caricatore per intimidire alcuni cittadini per un litigio di parcheggio (e poi ancora si vanterà di essere stato coperto dal sindaco di Frassilongo, quello stesso Bruno Groff anch’egli rinviato a giudizio nell’ambito dello stesso procedimento).

Orbene, non è forse grave che un personaggio del genere, per di più alto grado delle Forze Armate cui in fin dei conti è affidata la nostra difesa e dal quale dovremmo aspettarci e pretendere un surplus di affidabilità, invece utilizzi la sua posizione per favorire e proteggere il radicamento mafioso? “Il Generale famoso nostro” lo chiamano gli altri affiliati alla locale.

Per il Tribunale, in sede di patteggiamento prima e di udienza poi, tutto questo non è grave. Ragazzi, la mafia è una sciocchezzuola, ci facciamo sopra un bel convegno al quale invitare un po’ di papaveri, per il resto lasciate perdere. Così la pena minima la si aumenta di un nonnulla, neanche fossimo di fronte a un furto di galline aggravato dal taglio della rete.

Insomma, è una dinamica che nel nostro palazzaccio abbiamo già visto. Con i porfidari calabresi si usa una mano ferma, decine di anni di galera, con gli eccellenti che gli tengono bordone si dà, al massimo, un buffetto.Ma che Giustizia è questa?

Il Presidente risponde

Perfido: perché il processo ai “colletti bianchi” è sempre fermo? titolavamo un articolo del numero scorso. Ed elencavamo motivi ed inghippi per cui non andava avanti il troncone del processo che riguarda i politici, militari e personaggi delle istituzioni che avevano – secondo l’accusa - favorito l’insediamento della locale ‘ndranghetista. Una serie di ritardi che fanno intravvedere la prospettiva che per molti di loro scatti la prescrizione.

Di questo tema abbiamo investito il Presidente del Tribunale, dott. Luciano Spina, chiedendogli un’intervista.

Ci ha risposto con sollecitudine il presidente, ricordando di non poter rilasciare un’intervista a noi, che siamo anche parte processuale, ma di poter fornire una risposta pubblica, inoltrata anche agli altri organi di informazione.

In buona sostanza il dott. Spina fa presente come le scelte processuali – in particolare “la suddivisione del procedimento in due filoni (‘ndranghetisti veraci e colletti bianchi ndr) da parte della Procura della Repubblica” – come pure lo spezzettamento in vari riti, abbia richiesto l’impiego di un numero di magistrati – 30 più 10 in appello - abnorme per un Tribunale come quello di Trento. Di qui la necessità di ricorrere a magistrati del settore civile (non sempre pienamente a loro agio con la procedura penale, diciamo noi), come pure ottenere l’applicazione di giudici di altri distretti.

Tutte cose specificate con chiarezza e gentilezza, ma note. Noi chiediamo comunque: che si proceda con una organizzazione più razionale, cioè che ad ogni udienza si calendarizzino le 2-3 successive, in maniera che si susseguano a distanze di una decina di giorni, non di 3-6 mesi come successo finora; e che magari la prossima udienza – del 17 luglio - sia dedicata alla “scelta del rito” per ogni imputato, e non sia un’ulteriore inutile udienza filtro.

Confidiamo nella risoluzione dei problemi organizzativi che, magari banali, possono portare allo sfilacciamento dei processi e alle prescrizioni.

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